 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Scadenziario
Occhiali (PICCOLA INDUSTRIA)

SCADENZA

Contratti collettivi / CCNL
torna alle scadenze

Occhiali (PICCOLA INDUSTRIA)

Ferie e Operai - Ferie ed Intermedi - Ferie  e Impiegati e Quadri - Maternità  e Impiegati e Quadri - Maternità  e Intermedi - Maternità  e Operai - Congedo di paternità - Periodo di prova


sabato, 01 marzo 2025
Ferie e Operai - Ferie ed Intermedi - Ferie  e Impiegati e Quadri - Maternità  e Impiegati e Quadri - Maternità  e Intermedi - Maternità  e Operai - Congedo di paternità - Periodo di prova

(1.04.2024-31.03.2027)

Sfera di applicazione del ccnl

Si applica ai lavoratori della Piccola e Media Industria per gli Addetti alle Piccole e Medie Industrie del settore, Tessile - Abbigliamento - Moda, Calzature, Pelli e cuoio, Penne, Spazzole ? pennelli, Occhiali, Giocattoli.

Parte generale - Art. 35

Parte generale - Art. 58

Capitolo V - Parte Operai Articolo 12

Capitolo V - Parte Intermedi Articolo 3

Capitolo V - Parte Impiegati e Quadri Articolo 4

Capitolo V - Parte Operai Articolo 15

Capitolo V - Parte Impiegati e Quadri Articolo 8

Capitolo V - Parte Intermedi Articolo 6

Ferie e Operai Accr 18.02.2025

Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo di 4 settimane con decorrenza della retribuzione corrispondente all'orario settimanale contrattuale. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 47 - Parte Generale del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diversepattuizioniaziendali.

Per gli operai cottimisti si farà riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime quattro settimane o due quindicine. Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana verrà goduta in separato periodo. In caso di particolari esigenze organizzative e/o tecniche produttive, potrà essere programmata una diversa distribuzione della terza settimana.

Tale diversa distribuzione sarà concordata tra direzione aziendale eR.S.U.in tempo utile e comunque entro il mese di maggio.

In tale contesto, si considera coerente, a titolo esemplificativo, la possibilità di disporre la chiusura degli impianti, da parte dell'azienda, per due settimane, prevedendo comunque per i lavoratori la possibilità di godere tre settimane consecutive, o, in alternativa, il godimento della terza settimana in separato periodo in modo individuale, secondo un programma che sarà definito con gli stessi lavoratori interessati. La quarta settimana potrà essere goduta collettivamente in periodo da concordare tra Direzione Aziendale e Rappresentanza Sindacale Unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate.

L'epoca di godimento delle tre settimane sarà in via normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di lavoro,fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l'intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L'epoca delle ferie verrà fissata dalla direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la Rappresentanza sindacale unitaria o il delegato di impresa. Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, direzione eR.S.U.potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell'arco dell'anno. Per le festività elencate nella prima parte dell'art. 90 del presente Contratto cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo. Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi.

Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l'anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale decorrerà ugualmente dalla data di maturazione.

All'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane.

Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio - nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto -, congedo matrimoniale, permessi retribuiti e le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. Dall’1.3.2025 daranno diritto alla maturazione del rateo di ferie le sospensioni/riduzioni dal lavoro con ricorso allaCigfino a due settimane di cassa nell'arco del mese.

Il periodo minimo di ferie di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Ferie ed Intermedi Accr 18.02.2025

Nel corso di ogni anno feriale l'intermedio ha diritto a un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, pari a:

- 4 settimane per anzianità da 1 a 12 anni;

- 4 settimane più 1 giorno lavorativo per anzianità da oltre 12 fino a 20 anni; 5 settimane per anzianità oltre 20 anni. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 47 - Parte Generale del presente Contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diversepattuizioniaziendali.

Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana e le eventuali eccedenze verranno godute in separato periodo. In caso di particolari esigenze organizzative e/o tecniche produttive, potrà essere programmata una diversa distribuzione della terza settimana. Tale diversa distribuzione sarà concordata tra direzione aziendale e R.S.U. in tempo utile e comunque entro il mese di [aprile.]maggio. In tale contesto, si considera coerente, a titolo esemplificativo, la possibilità di disporre la chiusura degli impianti, da parte dell'azienda, per due settimane, prevedendo, comunque per i lavoratori la possibilità di godere tre settimane consecutive o, in alternativa, il godimento della terza settimana in separato periodo in modo individuale, secondo un programma che sarà definito con gli stessi lavoratori interessati. La quarta settimana e le eventuali eccedenze potranno essere godute collettivamente in periodo da concordare tra direzione aziendale e Rappresentanza Sindacale Unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate.

L'epoca di godimento delle tre settimane sarà in via normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di lavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l'intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L'epoca delle ferie verrà fissata dalla direzione previo esame, ai sensi del vigente Accordo Interconfederale, con la Rappresentanza Sindacale Unitaria o il delegato di impresa.

Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, direzione e R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell'arco dell'anno.

Per le festività elencate nella prima parte dell'art. 2 - Parte Intermedi del presente Contratto, cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo.

Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi.

Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l'anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale decorrerà ugualmente dalla data di maturazione.

All'intermedio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane.

Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio - nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto -, congedo matrimoniale, permessi retribuiti e le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. Dall’1.3.2025 daranno diritto alla maturazione del rateo di ferie le sospensioni/riduzioni dal lavoro con ricorso allaCigfino a due settimane di cassa nell'arco del mese.

I giorni di ferie - eccedenti il periodo minimo di quattro settimane - eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione in atto al momento della liquidazione delle ferie medesime.

Ferie  e Impiegati e Quadri Accr 18.02.2025

Nel corso di ogni anno feriale l'impiegato ha diritto a un periodo A di riposo, con decorrenza della retribuzione, pari a:

- 4 settimane in caso di anzianità di servizio fino a 10 anni alla data di maturazione delle ferie;

- 4 settimane più un giorno lavorativo, in caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni fino a 18 anni alla data di maturazione delle ferie;

- 5 settimane in caso di anzianità di servizio di oltre 18 anni alla data di maturazione delle ferie.

Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 47 - Parte Generale del presente Contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali.

Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana e le eventuali eccedenze verranno godute in separato periodo. In caso di particolari esigenze organizzative e/o tecniche produttive, potrà essere programmata una diversa distribuzione della terza settimana. Tale diversa distribuzione sarà concordata tra direzione aziendale e R.S.U. in tempo utile e comunque entro il mese di [aprile]maggio. In tale contesto, si considera coerente, a titolo esemplificativo, la possibilità di disporre la chiusura degli impianti, da parte dell'azienda, per due settimane, prevedendo comunque per i lavoratori la possibilità di godere tre settimane consecutive, o, in alternativa, il godimento della terza settimana in separato periodo in modo individuale, secondo un programma che sarà definito con gli stessi lavoratori interessati. La quarta settimana e le eventuali eccedenze potranno essere godute collettivamente in periodo da concordare tra Direzione Aziendale e Rappresentanza Sindacale Unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate.

L'epoca di godimento delle tre settimane sarà in via normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di lavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l'intero stabilimento o per reparti o uffici o per scaglioni o esame, ai sensi del vigente Accordo Interconfederale, con la Rappresentanza Sindacale Unitaria o il delegato d'impresa.

Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, Direzione eR.S.U.potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell'arco dell'anno. Per le festività elencate nella prima parte dell'art. 3 - Parte impiegati e Quadri del presente Contratto cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo.

Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi.

Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l'anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione.

All'impiegato che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane.

Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio - nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto congedo matrimoniale, le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. Dall’1.3.2025 daranno diritto alla maturazione del rateo di ferie le sospensioni/riduzioni dal lavoro con ricorso alla Cig fino a due settimane di cassa nell'arco del mese.

I giorni di ferie - eccedenti il periodo minimo di quattro settimane - eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione in atto dal momento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva.

In caso di rapporto di lavoro con lavoratori con anzianità superiore ai tre anni che operano in luoghi lontani dalla residenza delle loro famiglie, le aziende favoriranno il godimento consecutivo di quattro settimane di ferie in coincidenza con il periodo di fermata collettiva.

 

Maternità  e Impiegati e Quadri Accr 18.02.2025

A far data dall’1.3.2025 per il periodo di congedo parentale di cui all'art. 32D.Lgs.n. 151/2001 lett. a) e b), l'indennità prevista nella misura del 30% della retribuzione è integrata fino al 60% della retribuzione stessa per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco del periodo di assenza, esclusi i periodi in cui è prevista dalla legge un'indennità superiore al 30%.

Recepimento in sede di stesura dell'art. 2 comma 6 lettera I/4 delD.Lgs.n. 105/2022.

 

Maternità  e Intermedi Accr 18.02.2025

A far data dall’1.3.2025 per il periodo di congedo parentale di cui all'art. 32D.Lgs.n. 151/2001 lett. a) e b), l'indennità prevista nella misura del 30% della retribuzione è integrata fino al 60% della retribuzione stessa per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco del periodo di assenza, esclusi i periodi in cui è prevista dalla legge un'indennità superiore al 30%.

Recepimento in sede di stesura dell'art. 2 comma 6 lett. I/4 delD.Lgs.n. 105/2022.

 

Maternità  e Operai Accr 18.02.2025

A far data dall’1.3.2025 per il periodo di congedo parentale di cui all'art. 32D.Lgs.n. 151/2001 lett. a) e b), l'indennità prevista nella misura del 30% della retribuzione è integrata fino al 60% della retribuzione stessa per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco del periodo di assenza, esclusi i periodi in cui è prevista dalla legge un'indennità superiore al 30%.

 

Congedo di paternità Accr 18.02.2025

Il congedo di paternità obbligatorio di cui all'art. 27 bis delD.Lgs.n. 151/2001, della durata dieci giorni lavorativi, è incrementato, a far data dall’1.3.2025 di una giornata retribuita a carico azienda.

 

Periodo di prova Accr 18.02.2025

L'assunzione può essere fatta, d'accordo fra le Parti, per un periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore ai seguenti periodi di effettiva prestazione da applicarsi ai rapporti di lavoro instaurati a partire dall’1.3.2025:

8° e 7° livello:

6 mesi

6° livello:

5 mesi

5° livello:

5 mesi

4°S livello

4 mesi

4° livello:

4mesi

3°S livello:

3 mesi

3° livello:

3 mesi

2° livello:

2 mesi 1/2

1° livello:

1 mese

Per le assunzioni instaurate entro la data del 28.2.2025, valgono le durate del periodo di prova di cui al C.C.N.L. 24.1.2020.

Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati