Omissis
A far data dall’1.3.2025 per il periodo di congedo parentale di cui all'art. 32D.Lgs.n. 151/2001 lett. a) e b), l'indennità prevista nella misura del 30% della retribuzione è integrata fino al 60% della retribuzione stessa per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco del periodo di assenza, esclusi i periodi in cui è prevista dalla legge un'indennità superiore al 30%.
Recepimento in sede di stesura dell'art. 2 comma 6 lett. I/4 delD.Lgs.n.…