Nel corso di ogni anno feriale l'intermedio ha diritto a un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, pari a:
- 4 settimane per anzianità da 1 a 12 anni;
- 4 settimane più 1 giorno lavorativo per anzianità da oltre 12 fino a 20 anni; 5 settimane per anzianità oltre 20 anni. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 47 - Parte Generale del presente Contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti…