Quali sono le novità introdotte dall'art. 12 bis della l. 120/2020?
L’art. 12bis del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in l. 11 settembre 2020, n. 120, recante “misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, modifica alcune norme relative a procedure di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL). Nello specifico, le novità introdotte dall'art. 12 bis citato riguardano:
- l’art. 4, comma 2, della l. 977/1967 e l'art. 15 comma 2, della l. 370/1934, in tema di autorizzazione all’impiego dei minori e alla riduzione del riposo intermedio;
- l’art. 55, comma 4, d.lgs. 151/2001, in relazione ai verbali istruttori finalizzati al rilascio delle convalide delle dimissioni (e risoluzioni consensuali) della lavoratrice in gravidanza e dei genitori lavoratori nei primi tre anni di vita del bambino o di accoglienza del minore adottato o in affidamento;
- l'art. 12 del d.lgs. 124/2004 in materia di diffida accertativa per crediti patrimoniali;
- l'art. 14 del d.lgs. 124/2004 inerente alle disposizioni del personale ispettivo.
Successivamente, l’INL ha pubblicato il Decreto Direttoriale 22 settembre 2020, n. 56, con il quale ha indicato le procedure amministrative o conciliative di competenza da effettuare attraverso strumenti di comunicazione da remoto.
L'autorizzazione all'impiego dei minori e alla riduzione del riposo intermedio
Il comma 1 dell'art. 12bis, della l. 120/2020 estende il principio del silenzio-assenso a due provvedimenti autorizzativi di competenza dell’INL, ossia a quello indicato nell’art. 4 comma 2, della l. n. 977/ 1967, modificato dall’art. 1, comma 622, della l. 296/2006 e nell’art. 15, comma 2 della l. 370/1934, ponendo un termine di 15 giorni dalla relativa istanza.
I due procedimenti specifici riguardano:
- l'impiego, previo assenso scritto dei titolari della responsabilità genitoriale, degli infrasedicenni in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo (purché si tratti di attività che non pregiudichino la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale). Al riguardo, con nota n. 7966 del 11 settembre 2019, l'INL precisa che l'obbligo di richiedere l'autorizzazione alla sede territoriale del Ispettorato del Lavoro sussiste nella sola ipotesi in cui è presente un rapporto di lavoro contrattualizzato;
- la possibilità di frazionamento, per il personale addetto ai pubblici spettacoli, in caso di esigenze tecniche, del riposo di 24 ore settimanali in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno, con la determinazione (nell’ambito del provvedimento autorizzativo) dell’orario di decorrenza.
Dall’analisi de quo, si evince che, oltre all’estensione del principio del silenzio-assenso, il disposto di cui al comma 1 in esame, ponendo un termine di 15 giorni, opera, in linea di massima, una riduzione dei termini relativi ai procedimenti in oggetto.
Infine, il comma 1, dell'art. 12bis in esame rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro per l'individuazione di eventuali ulteriori procedimenti autorizzativi di competenza della medesima Agenzia.
Art. 55, comma 4, del d.lgs. 26.3.2001, n. 151 e l'art. 35 comma 4, del d.lgs. 198/2006
Il comma 2 dell’art. 12bis della l. 120/2020 modifica la disciplina delle modalità delle procedure amministrative o conciliative di competenza dell’INL, che presuppongano finora la presenza fisica del richiedente; infatti, precisa che tali procedure possano essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto, i quali consentano in ogni caso l'identificazione degli interessati - o dei soggetti dagli stessi delegati - e l'acquisizione della volontà espressa, e che, in tali ipotesi, il provvedimento finale o il verbale si perfezioni con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato. Le procedure individuate dal comma 2 in esame sono:
- la convalida della risoluzione consensuale del rapporto o della richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o i primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento (fatti salvi i diversi termini di decorrenza dei tre anni per i casi di adozione internazionale) - convalida alla quale è "sospensivamente condizionata" l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro -;
- la conferma - da parte della lavoratrice - delle dimissioni presentate nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio e il termine di un anno dalla celebrazione dello stesso matrimonio, conferma da rendere presso l’Ispettorato in oggetto e alla quale è subordinata la validità delle dimissioni.
Diffida accertativa per i crediti patrimoniali (art. 12 del d. lgs. 124/2004)
Il comma 3, lett. a), dell'art. 12-bis, del d.l. 76/2020, convertito, in l. 120/2020 ha modificato l’art. 12 del d.lgs. 124/2004, riguardante la procedura di diffida, da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, per i casi in cui, nell'ambito dell'attività di vigilanza, emergano inosservanze della disciplina contrattuale da cui scaturiscano crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro. A riguardo, le modifiche prevedono che:
- la diffida accertativa trova applicazione non solo nei confronti del datore di lavoro ma, anche nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro e tali utilizzatori sono altresì solidalmente responsabili dei crediti accertati;
- il datore di lavoro - in alternativa alla facoltà (già prevista) di promuovere un tentativo di conciliazione presso l’Ispettorato - possa promuovere - entro il medesimo termine di trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa - ricorso (avverso il provvedimento di diffida) al direttore dell'Ispettorato territoriale che abbia adottato l'atto. Tale facoltà viene introdotta in via sostitutiva rispetto alla possibilità - che è stata soppressa dal num. 4), comma 3, dell’art. 12bis della l. 120/2020) - di ricorso presso il comitato per i rapporti di lavoro (competente per territorio) del medesimo Ispettorato territoriale (tali comitati hanno attualmente un ambito interregionale). La novella disposizione prevede che il ricorso al direttore dell’Ispettorato (notificato anche al lavoratore) sia deciso nel termine di 60 giorni dalla presentazione, mentre per il suddetto ricorso amministrativo vigente il termine per la decisione è di 90 giorni dal ricevimento del ricorso, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
Infine, il comma 4 dell'art. 12 del d.lgs. 124/2004 è stato abrogato, il quale prevedeva la possibilità di presentare il ricorso amministrativo al comitato per i rapporti di lavoro istituito presso Ispettorato interregionale del lavoro, solo a fronte della successiva validazione del provvedimento di diffida da parte del direttore dell'ITL competente. Con la sua abrogazione, la diffida diventa automaticamente esecutiva in caso di reiezione del ricorso, o dopo che sia decorso il summenzionato termine per la presentazione del ricorso medesimo o dell’istanza di conciliazione, ovvero in caso di mancato raggiungimento (attestato, come detto, da apposito verbale) dell’accordo.
Art. 14 del d.lgs. 124/2004 in materia di disposizioni del personale ispettivo
La lettera b) del comma 3 dell'art. 12bis della l. 120/2020, che ha convertito il d.l. 76/2020, c.d. decreto semplificazioni, sostituisce integralmente il testo dell'art. 14 del d.lgs. 124/2004, stabilendo che il personale ispettivo dell'INL ha la facoltà di adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano soggette a sanzioni amministrative o penali. Invece, la norma oggetto della suddetta riformulazione faceva riferimento alle disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, nell'ambito dell'applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole previsioni di rango legislativo un apprezzamento discrezionale. Sia la versione vigente sia il nuovo testo consentono il ricorso al direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, ricorso che non sospende l’esecutività della disposizione impartita dal personale ispettivo e su cui il direttore decide entro i successivi quindici giorni (decorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto).
Infine, la novella disposizione introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di mancata ottemperanza alle disposizioni impartite in oggetto; i limiti minimi e massimi della sanzione sono pari, rispettivamente, a 500 e 3.000 euro e non trova applicazione la procedura di diffida obbligatoria, disciplinata dall’art. 13 del d.lgs. 124/2004, da parte del personale ispettivo in esame.
Decreto Direttorio n. 56 del 2020 e procedure da remoto
L’INL, tenendo che l’art. 12bis, comma 2, del d.l. n. 76 del 2020, convertito in l. 120/2020, stabilisce testualmente che “le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui all’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 nonché le altre procedure amministrative o conciliative di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono la presenza fisica dell’istante, individuate con provvedimento del Direttore, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l’identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l’acquisizione della volontà espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato”, ritiene necessario dare applicazione al citato comma 2 dell’art. 12bis, individuando ulteriori procedure amministrative o conciliative svolte dall’ Ispettorato che possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l’identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l’acquisizione della volontà espressa. Infatti, l’INL, con decreto direttoriale, 22 settembre 2020, n. 56 individua le procedure amministrative o conciliative di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che possono essere svolte da remoto e sono le seguenti:
- attività conciliativa ai sensi dell’art. 410 c.p.c., degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 124/2004;
- audizioni ai sensi dell’art. 18 della l. 689/1981;
- attività certificativa ai sensi degli artt. 75 e ss. del d.lgs. 276/2003;
- istruttoria rinnovo contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 81/2015;
- audizioni nell’ambito dell’attività di vigilanza ad esclusione degli accertamenti concernenti profili di rilevanza penale.
Infine, l’INL, nel d.d. 56/2020 precisa che, con specifica circolare saranno indicate le modalità di svolgimento da remoto delle suddette procedure che, in ogni caso, devono consentire l’identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l’acquisizione della volontà espressa.