Al personale viaggiante addetto ai vagoni-letto, ai commessi
viaggiatori ed al personale equiparabile il riposo puo' essere dato
ad intervalli piu' lunghi di una settimana, purche' la durata
complessiva di esso ogni trenta giorni, o nel periodo che sara'
determinato dai contratti collettivi di lavoro, corrisponda a non
meno di 24 ore consecutive per ogni sei giornate lavorative.
Per il personale addetto ai pubblici spettacoli l'ispettorato
corporativo, qualora ricorrano…
Normativa
Lavoro