Nella Guida, applicabile dal 1° aprile, si precisa preliminarmente che la dichiarazione sostitutiva del protesto (DSP) può riguardare solamente gli assegni dematerializzati cioè quegli assegni per i quali sia stata generata un’immagine in conformità con quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento Banca d’Italia del 22 marzo 2016 e siano stati presentati al pagamento in forma elettronica dal negoziatore al trattario, obbligato al pagamento.
La presentazione in forma elettronica dell’assegno da parte del negoziatore nei confronti del trattario deve avvenire in via telematica, inviando al trattario l’immagine dell’assegno generata in conformità con quanto previsto dall’art. 3 del citato Regolamento.
Il servizio per il rilascio della DSP (Servizio) è offerto dalla Banca d’Italia (BI) agli istituti bancari in possesso dei requisiti previsti, grazie ai quali sia stato perfezionato il relativo rapporto contrattuale, secondo le modalità indicate nella Guida. Ovviamente i requisiti devono essere posseduti per l’intera durata del rapporto di adesione al Servizio. La perdita dei requisiti di adesione deve essere immediatamente comunicata dall’aderente alla BI; essa determina la contestuale risoluzione del predetto rapporto di adesione al Servizio.
Il rilascio di una DSP può essere richiesto da un aderente al Servizio solo se lo stesso è il trattario dell’assegno oggetto di DSP. Il Servizio è reso per gli assegni denominati in euro e che siano tratti su una filiale italiana di una banca o di un altro ente, italiani o esteri, e negoziati sul territorio della Repubblica Italiana.
Per il momento, il Servizio viene svolto presso le Sedi di Roma e di Milano della BI, in base ad uno stabilito criterio di competenza territoriale.
Le DSP e/o le dichiarazioni di non protestabilità sono rilasciate dalla BI e, per essa, dai propri dipendenti appartenenti all’Area Manageriale e Alte Professionalità a ...