Sezione II
Dematerializzazione e conservazione sostitutiva
Art. 3
Generazione dell'immagine dell'assegno
1. Il negoziatore genera l'immagine dell'assegno assicurando, mediante apposizione della propria firma digitale, la conformita` dell'immagine all'originale cartaceo, nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato tecnico (capitoli 1 e 2). La firma digitale deve essere imputabile al negoziatore e deve essere apposta da un soggetto che per tale attivita` puo` impegnare il negoziatore.
2. Il processo di…
Normativa
Società, Codici e leggi complementari