Capo VI - Del regresso per mancato pagamento.
Il portatore puo' esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati se l'assegno bancario, presentato in tempo utile, non e' pagato, purche' il rifiuto del pagamento sia constatato:
1) con atto autentico (protesto), oppure:
2) con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione, oppure:
3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si…
Normativa
Codici e leggi complementari