La Corte di Cassazione con sentenza n.2231 del 2020 ha statuito che l’impossibilità di ricollocazione del lavoratore involge una valutazione che comprende mansioni equivalenti o inferiori e con riguardo a tutte le sedi aziendali.
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Licenziamento per motivo oggettivo e obbligo di repêchage
giovedì, 05 marzo 2020