(vigenza contrattuale 01-03-2023/ 31-03-2027)
Sfera di applicazione del ccnl
Si applica ai dipendenti del settore della Distribuzione Moderna Organizzata (D.M.O.) Federdistribuzione.
Cassa Assistenza Sanitaria Quadri Accr 23.04.2024
Con l’”Accordo in materia di assistenza sanitaria integrativa per il settore della Distribuzione Moderna Organizzata" del 27.11.2019, sottoscritto da Federdistribuzione, Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl, Uiltucs, le Parti Sociali hanno inteso affidare l'assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti con qualifica di Quadro alla Cassa di Assistenza Sanitaria Quadri -Cassa Quas.
A decorrere dall’1.1.2020, sono iscritti a detta Cassa i lavoratori dipendenti da aziende che rientrano nell'ambito di applicazione del presente C.C.N.L. con qualifica di Quadro compresi nella sfera di applicazione del presente Contratto.
Per il finanziamento della Cassa, il contributo obbligatorio è pari a euro 350,00 a carico del datore di lavoro e di euro 56,00 a carico del lavoratore appartenente alta categoria dei Quadri. É previsto altresì un contributo una tantum a carico del datore di lavoro, da corrispondere all'atto dell'iscrizione secondo quanto previsto dalle delibere di Cassa Quas.
A decorrere dall’1.1.2025 il contributo obbligatorio annuo a favore della Cassa è incrementato di euro 20,00 a carico del datore di lavoro a favore della categoria dei Quadri.
Gli importi di cui ai commi precedenti sono comprensivi del contributo per assicurare le funzioni di tutela e assistenza comprese quelle di diffusione e consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria, come definito tra le Parti.
Con decorrenza dal mese successivo al gennaio 2020, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 37,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 191 del C.C.N.L.
La Cassa di Assistenza Sanitaria per i Quadri è disciplinata da apposito regolamento.
La Cassa può consentire l'iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore, previo parere vincolante dei soci costituenti, a parità di contribuzione.
Le Parti convengono sull'obiettivo di estendere l'iscrizione alla Quas dei Quadri in quiescenza che intendano, a proprio carico, aderire. Al fine di verificarne la praticabilità, in termini organizzativi e di equilibrio finanziario, Quas dovrà provvedere ad effettuare, con cadenza annuale, la verifica dei dati relativi all'impatto economico, regolamentare e gestionale sull'assetto della Cassa, volto a garantirne l'equilibrio nel rispetto delle determinazioni dei soci assunti in materia.
Dichiarazione delle Parti - Cassa Assistenza Sanitaria Integrativa per Roma e Provincia
L'azienda che ometta il versamento alla Cassa di Assistenza "Sanimpresa", costituita per Roma e Provincia in applicazione di quanto previsto in materia di contrattazione di secondo livello dall'art. 10 ter, Accordo di rinnovo del C.C.N.L. del 20.9.1999, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 - Criteri guida, è tenuta alternativamente:
- ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad un dodicesimo della quota annua dovuta dall'azienda per la copertura di cui sopra, incrementato di euro 5,00, da corrispondere per quattordici mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto di cui all'art. 191 del C.C.N.L.;
- ad assicurare al lavoratore le medesime prestazioni sanitarie garantite da Sanimpresa, sulla base del relativo nomenclatore approvato dalle Parti Sociali.
Clausole elastiche e part-time Accr 23.04.2024
Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, le Parti stipulanti il presente C.C.N.L. potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part-time per quanto concerne l'apposizione delle clausole elastiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati.
In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole elastiche, si applicano le seguenti disposizioni.
L'accordo del lavoratore alle clausole elastiche deve risultare da atto scritto.
Nell'accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano l'applicazione delle clausole elastiche.
Il termine di preavviso per l'esercizio delle clausole elastiche è di almeno due giorni.
Le Parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione.
La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell'applicazione di clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all'art. 191.
Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo dei 30% della prestazione lavorativa annua concordata.
Le ore di lavoro a seguito dell'applicazione delle clausole elastiche che determinino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 191 del C.C.N.L. secondo le modalità previste dall'art. 194, lett. a), e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 36,5% (35% + l,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 191.
Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all'art. 191 ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell'applicazione di clausole elastiche su ogni altro istituto.
In alternativa alle maggiorazioni dell'1,5% previste dai commi 8 e 10 del presente articolo, a fronte dell'applicazione di clausole elastiche, le parti interessate possono concordare un'indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.
L'indennità di cui al presente comma sarà pari ad almeno 155 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili, a decorrere dall’1.1.2025.
L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l'adozione di provvedimenti disciplinari.
L'atto scritto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi:
- esigenze di tutela della salute certificate dal Servizio Sanitario pubblico;
- comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;
- esigenze personali di cui all'art. 152 del C.C.N.L., debitamente comprovate.
La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese.
A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche.
Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.