1. Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, le Parti stipulanti il presente C.C.N.L. potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part-time per quanto concerne l'apposizione delle clausole elastiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati.
2. In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di…