(vigenza contrattuale 1-01-2024/ 31-12-2027)
Sfera di applicazione del Ccnl
Si applica ai dipendenti di cooperative e consorzi agricoli.
Permesso per nascita del figlio e di inserimento all’asilo nido Accr 19-07-2024
In occasione della nascita, dell'adozione internazionale o dell'affidamento preadottivo di minore è riconosciuto al padre un giorno di permesso retribuito. A decorrere dall’1.8.2024 il lavoratore genitore può usufruire di 8 ore di permesso retribuito all’anno, anche frazionabili, per procedere all’inserimento all’asilo nido pubblico o privato autorizzato del figlio con età non superiore ai 3 anni. Il lavoratore dovrà documentare al datore di lavoro l’iscrizione all’asilo nido del figlio.
Lavoro straordinario, festivo, notturno (Art. 58)
Operai agricoli e florovivaisti
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello definito all'art. 22, comma 2;
b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato, di cui all'art. 28;
c) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore ventidue alle sei del mattino successivo;
d) lavoro supplementare quello svolto oltre l'orario normale individuale per i lavoratori a tempo parziale fino al raggiungimento dell'orario contrattuale ordinario di lavoro di cui al comma 1 dell'art. 22.
e) lavoro a turni, qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane.
Ai sensi delle leggi vigenti, il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in caso di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e/o la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 230 ore. Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:
a) lavoro straordinario |
25%; |
b) Lavoro festivo |
40%; |
c) lavoro notturno |
50%; |
d) lavoro straordinario festivo |
50%; |
e) lavoro festivo notturno |
65%; |
f) lavoro supplementare |
10%. |
Per gli operai agricoli fino all’1.8.2024 la maggiorazione per lavoro festivo (punto b) rimane pari al 35%
Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione (minimo contrattuale nazionale conglobato).
Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie.
Per gli operai agricoli, quando lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 10%.
Per gli operai florovivaisti, quando il lavoro notturno cada in regolari turni periodici o riguardanti mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, mansioni che, per la loro natura e per esigenze tecniche debbono eseguirsi anche di notte, si farà luogo ad una maggiorazione del 15%.
Per speciali lavori da eseguirsi di notte e per i quali i contratti integrativi abbiano stabilito un'adeguata particolare tariffa, non si farà luogo alle maggiorazioni per il lavoro notturno.
In via sperimentale per la durata del C.C.N.L. 2024 - 2027 agli operai agricoli impiegati in turni secondo lo schema di due turni giornalieri per 6 giorni settimanali 2x6 e/o 2x7 e/o 3x6 e/o 3x7 per almeno 6 mesi consecutivi nell’anno civile (1.1/31.12) è riconosciuta una indennità di turno di 1 euro per ogni turno prestato nello stesso anno civile. Tale indennità integra e non sostituisce quelle presenti nell’articolo applicabili al lavoro a turni. L’indennità sarà corrisposta in un’unica soluzione con la busta paga relativa al mese di gennaio e non inciderà su alcun istituto contrattuale e di legge. Ai fini della determinazione del periodo di 6 mesi continuativi non si terrà conto delle assenze per motivi personali fino al massimo di 30 giorni nell’anno civile.
Tale indennità sarà corrisposta a decorrere dall’1.4.2024. Sono fatti salvi tutti gli accordi di secondo livello di miglior favore.
Indennità di funzione (Art. 45)
Viene istituita per i quadri una indennità di professionalità articolata sui livelli in cui è stata definita la figura professionale del quadro e in relazione agli specifici contenuti professionali e sulla scorta di una valutazione operante tramite i criteri suesposti.
Tale indennità, legata allo svolgimento delle funzioni di quadro, a partire dall’1.5.1991 sarà pari ad un minimo di euro 77,50 (lire 150.000) mensili per i quadri di livello 1 e ad un minimo di euro 51,65 (lire 100.000) per i quadri di 2° livello.
A decorrere dall’1.7.2002 i predetti minimi sono elevati rispettivamente a euro 155,00 mensili e ad euro 103,00 mensili.
A decorrere dall’1.1.2011 l’importo minimo dell’indennità di funzione è elevato a euro 180,00 mensili per i quadri inquadrati al 1° livello e a euro 125,00 mensili per i quadri di 2° livello.
A decorrere dall’1.8.2024 l’importo minimo dell’indennità di funzione è elevato a euro 230,00 mensili per i quadri inquadrati al 1° livello e a euro 160,00 mensili per i quadri di 2° livello.
Le medesime indennità potranno essere incrementate in sede di contrattazione integrativa aziendale.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore precedentemente in vigore.
Si concorda inoltre che dette indennità saranno corrisposte per tutte le mensilità previste contrattualmente e saranno conteggiate ai fini del T.F.R.
Indennità di cassa (Art. 20 bis)
Ai lavoratori cui è affidata la mansione di cassiere, con responsabilità del movimento di cassa e relativo rischio, è riconosciuta, per tale rischio contabile amministrativo e per il maggior impegno professionale richiesto, una indennità mensile nella misura di euro 25,00.
A decorrere dall’1.8.2024 l’importo dell’indennità è elevato a 35,00 euro.
Detta indennità compete sia ai lavoratori che svolgono tale mansione in via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre mansione purché, in questo ultimo caso, non si tratti di mansione occasionale ma di carattere continuativo nel corso del rapporto di lavoro.
L'indennità è corrisposta per 12 mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese, e, in deroga agli articoli 48 comma 4, e 60 comma 5, la sua misura mensile non è frazionabile.
Nei casi in cui la contrattazione preesistente non preveda l'indennità di cui al presente articolo, è demandato alla contrattazione di 2° livello la relativa disciplina.
L'estensione dell'indennità agli operai, alle condizioni previste dal presente articolo, avverrà previo affidamento formale della mansione da parte della Cooperativa.