Operai agricoli e florovivaisti
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello definito all'art. 22, comma 2;
b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato, di cui all'art. 28;
c) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore ventidue alle sei del mattino successivo;
d) lavoro supplementare quello svolto oltre l'orario normale individuale per i lavoratori a tempo parziale fino al raggiungimento dell'orario contrattuale ordinario di lavoro…