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II acconto imposte 2020 (prorogato) in scadenza il 30 aprile 2021

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II acconto imposte 2020 (prorogato) in scadenza il 30 aprile 2021

martedì, 27 aprile 2021

Per alcuni soggetti economici la proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP al 30 aprile 2021 è stata stabilita dal Dl 104/2020 in prima istanza, per poi essere confermata unitamente all'ampliamento della platea dei soggetti interessati.  

L'art. 13 quinquies della Legge 176/2020 (legge di conversione dei 4 Dl Ristori) ha previsto infatti che restino ferme  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  98  del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo  9-quinquies  del presente  decreto,  che  disciplinano  la  proroga  del  termine   di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte  sui redditi e dell'IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale.

L'art. 98 Dl 104/2020(decreto agosto) aveva previsto che il termine per versamento della seconda o unica rata slittasse al 30.04.2021 per i SOGGETTI ISA con ricavi o compensi < 5.164.569 euro compresi: 

  • Forfetari
  • Minimi
  • Soggetti con cause di esclusione o inapplicabilità (inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, ecc.)
  • Soggetti che dichiarano il reddito per trasparenza

purchè l'ammontare del fatturato e/o corrispettivi del I semestre 2020 sia diminuito di almeno il 33%  rispetto all’ammontare fatturato e/o corrispettivi I semestre 2019 (con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione). Tale proroga vale anche per i soggetti con anno d'imposta a cavallo se il periodo è compreso tra il 02.01.20 ed il 31.05.20.

La proroga ha riguardato:

  • Imposte sul reddito 
  • IRAP
  • Cedolare secca
  • Imposta sostitutiva forfetari
  • Imposta sostitutiva minimi
  • Addizionali
  • IVIE
  • IVAFE

Per tali soggetti il termine ultimo per il versamento del II acconto 2020 è fissato per il 30 aprile 2021 in un'unica soluzione.

I comma 3 e 4 dell'art- 13 quinquies della Legge 176/2020, inoltre, hanno stabilito che:

  • per  i  soggetti  esercenti   attivita'   d'impresa,   arte   o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello  Stato,  con  ricavi  o  compensi  non superiori a 50 milioni di euro nel  periodo  d'imposta  precedente  a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre  dell'anno  2020  rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui  redditi  e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta  successivo  a  quello  in corso al 31 dicembre 2019, e' prorogato al 30 aprile 2021. (comma 3)
  • le disposizioni di cui al  comma  3  si  applicano  altresi',  a prescindere dai requisiti  relativi  ai  ricavi  o  compensi  e  alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel  suddetto comma, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o  professione che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO  riportati negli Allegati 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale,  caratterizzate da  uno  scenario  di massima gravita' e da un livello di rischio  alto,  come  individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze  del  Ministro  della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del  presente  decreto,  ovvero  per   gli   esercenti   servizi   di ristorazione nelle aree del territorio nazionale,  caratterizzate  da uno scenario di elevata gravita' e da un  livello  di  rischio  alto, come individuate alla medesima data  del  26  novembre  2020  con  le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto. (comma 4)

Per i soggetti interessati dal comma 3 e 4 il termine per il pagamento del II acconto è slittato al 30 aprile 2021 con possibilità di pagare in un'unica soluzione o di rateizzare l'importo in 4 rate mensili costanti di pari importo, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

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