Termine ultimo per il versamento del II acconto delle imposte 2020 (scadenza originaria fissata per il 30 novembre 2020).
Il comma 1 del Dl 157/2020 aveva previsto che "per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020".
Tale termine viene differito al 30 aprile 2021(unica soluzione):
- per i soggetti Isa interessati da quanto previsto dall'art.98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall’articolo 6 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (attività zone rosse ed attività di ristorazione nella zona arancione);
- per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione - indipendentemente dal fatto che siano o meno soggetti Isa - che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 % nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (Attenzione! il differimento si applica senza verifica di fatturato soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle Zone Rosse - individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 - ed attività di ristorazione delle zone arancioni). Solo per questa categoria il pagamento potrà avvenire in forma rateizzata (4 rate costanti mensili di pari importo a far data dal 30 aprile 2021)
Si ricorda che...
Il Dl 104/2020 (decreto agosto) ha previsto che il termine per versamento della seconda o unica rata slitti al 30.04.2021 per i SOGGETTI ISA con ricavi o compensi < 5.164.569 euro compresi:
- Forfetari
- Minimi
- Soggetti con cause di esclusione o inapplicabilità (inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, ecc.)
- Soggetti che dichiarano il reddito per trasparenza
purchè l'ammontare del fatturato e/o corrispettivi del I semestre 2020 sia diminuito di almeno il 33% rispetto all’ammontare fatturato e/o corrispettivi I semestre 2019 (con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione). Tale proroga vale anche per i soggetti con anno d'imposta a cavallo se il periodo è compreso tra il 02.01.20 ed il 31.05.20.
La proroga riguarda:
- Imposte sul reddito
- IRAP
- Cedolare secca
- Imposta sostitutiva forfetari
- Imposta sostitutiva minimi
- Addizionali
- IVIE
- IVAFE
Su questa scadenza è intervenuto anche il Decreto Ristori bis (149/2020) che ha stabilito che tale proroga al 30.04.2021 vale per tutti i SOGGETTI (ISA) CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DI CUI ALLEGATO 1 E 2 DEL RISTORI BIS IN ZONA ROSSA e per i SOGGETTI (ISA) CHE ESERCITANO ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE IN ZONA ARANCIONE, senza alcuna verifica di calo del fatturato.