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Termine ultimo per il versamento del II acconto imposte 2020 (vedi soggetti interessati da tale proroga)

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Fisco
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Termine ultimo per il versamento del II acconto imposte 2020 (vedi soggetti interessati da tale proroga)


venerdì, 30 aprile 2021

Termine ultimo per il versamento del II acconto delle imposte 2020 (scadenza originaria fissata per il 30 novembre 2020).

Il comma 1 del Dl 157/2020 aveva previsto che "per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020".

Tale termine viene differito al 30 aprile 2021(unica soluzione):

  • per i soggetti Isa interessati da quanto previsto dall'art.98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso  periodo dell'anno precedente), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall’articolo 6 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (attività zone rosse ed attività di ristorazione nella zona arancione);
  • per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione - indipendentemente dal fatto che siano o meno soggetti Isa - che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 % nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (Attenzione! il differimento si applica senza verifica di fatturato soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle Zone Rosse - individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze  del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3  del  decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  3  novembre  2020 - ed attività di ristorazione delle zone arancioni). Solo per questa categoria il pagamento potrà avvenire in forma rateizzata (4 rate costanti mensili di pari importo a far data dal 30 aprile 2021)

Si ricorda che... 

Il Dl 104/2020 (decreto agosto) ha previsto che il termine per versamento della seconda o unica rata slitti al 30.04.2021 per i SOGGETTI ISA con ricavi o compensi < 5.164.569 euro compresi: 

  • Forfetari
  • Minimi
  • Soggetti con cause di esclusione o inapplicabilità (inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, ecc.)
  • Soggetti che dichiarano il reddito per trasparenza

purchè l'ammontare del fatturato e/o corrispettivi del I semestre 2020 sia diminuito di almeno il 33%  rispetto all’ammontare fatturato e/o corrispettivi I semestre 2019 (con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione). Tale proroga vale anche per i soggetti con anno d'imposta a cavallo se il periodo è compreso tra il 02.01.20 ed il 31.05.20.

La proroga riguarda:

  • Imposte sul reddito 
  • IRAP
  • Cedolare secca
  • Imposta sostitutiva forfetari
  • Imposta sostitutiva minimi
  • Addizionali
  • IVIE
  • IVAFE

Su questa scadenza è intervenuto anche il Decreto Ristori bis (149/2020) che ha stabilito che tale proroga al 30.04.2021 vale per tutti i SOGGETTI (ISA) CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DI CUI ALLEGATO 1 E 2 DEL RISTORI BIS IN ZONA ROSSA e per i SOGGETTI (ISA) CHE ESERCITANO ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE IN ZONA ARANCIONE, senza alcuna verifica di calo del fatturato.

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