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Prepensionamento dei giornalisti e cumulabilità con altri redditi da lavoro

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Prepensionamento dei giornalisti e cumulabilità con altri redditi da lavoro

lunedì, 20 febbraio 2023

L’Inps, con mess. n. 644 del 2023, ha fornito chiarimenti in riferimento allo svolgimento dell’attività lavorativa successiva al prepensionamento dei giornalisti professionisti.

 

Chiarimenti e mess. Inps n. 644 del 2023

Nonostante l’art. 1, commi da 103 a 118, della l. 30 dicembre 2021, n. 234 stabilisca che la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) venga trasferita - con effetto dal 1° luglio 2022 e limitatamente alla gestione sostitutiva - all'INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi, ai giornalisti professionisti continua a trovare applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2022, l’accesso al prepensionamento di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981. Sulla base del disposto normativo, per accedere al prepensionamento:

- i destinatari sono i giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale che:

a) devono risultare iscritti presso l’Ordine dei giornalisti;

b) nei cinque anni che precedono il raggiungimento dell'età fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI;

c)  sono stati ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per la causale di cui all’art. 25-bis, comma 3, lettera a), del d.lgs. 148/2015 (“riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi”);

- il requisito contributivo richiesto è pari a 25 anni e 5 mesi di contribuzione. Tale requisito è adeguato agli incrementi alla speranza di vita.

La circ. Inps n. 10 del 2023 ha fornito importanti chiarimenti sulle condizioni e sulle modalità di presentazione delle domande per il prepensionamento dei giornalisti. Tale circolare è stata integrata e modificata dal mess. Inps n. 644 del 10 febbraio 2023, nella parte riguardante il divieto assoluto di cumulo fra reddito da pensione e redditi da lavoro per i giornalisti in prepensionamento, ai sensi della l. 416/1981. Infatti, sul punto, il mess. Inps n. 644 del 2023 chiarisce due importanti problematiche riguardanti rispettivamente la pensione anticipata e lo svolgimento di attività lavorativa presso il datore di lavoro che ha dato luogo al prepensionamento o lo svolgimento di attività lavorativa presso un altro datore di lavoro.

In merito alla prima, il messaggio Inps citato precisa che la pensione anticapata è incompatibile con l’attività lavorativa, subordinata e autonoma, prestata in Italia e all’estero presso l’azienda che ha dato luogo al prepensionamento o presso un’altra azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale. Pertanto, il trattamento pensionistico è revocato dal primo mese in cui il pensionato svolge l’attività lavorativa presso tali aziende.

Invece, sulla seconda questione fine, l’Inps, con mess. 644/2023 specifica che la pensione anticipata è compatibile con l'attività lavorativa prestata presso datori di lavoro diversi dall'azienda o gruppo editoriale di provenienza del prepensionato. Anzi, ribadisce, a decorrere dal 1° luglio 2022, per le pensioni già liquidate al momento del trasferimento all’INPS o successivamente, trova applicazione la disciplina in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro prevista nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, non trova applicazione l’articolo 15 del “Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO” dell’INPGI in vigore dal 21 febbraio 2017. Dunque, si chiarisce che, a decorrere dal 1° luglio 2022, il trattamento derivante dal prepensionamento in oggetto è cumulabile con i redditi derivanti da rapporti di lavoro dipendente o autonomo.

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