L’Inps, con mess. n. 644 del 2023, ha fornito chiarimenti in riferimento allo svolgimento dell’attività lavorativa successiva al prepensionamento dei giornalisti professionisti.
Chiarimenti e mess. Inps n. 644 del 2023
Nonostante l’art. 1, commi da 103 a 118, della l. 30 dicembre 2021, n. 234 stabilisca che la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) venga trasferita - con effetto dal 1° luglio 2022 e limitatamente alla gestione sostitutiva - all'INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi, ai giornalisti professionisti continua a trovare applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2022, l’accesso al prepensionamento di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981. Sulla base del disposto normativo, per accedere al prepensionamento:
- i destinatari sono i giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale che:
a) devono risultare iscritti presso l’Ordine dei giornalisti;
b) nei cinque anni che precedono il raggiungimento dell'età fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI;
c) sono stati ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per la causale di cui all’art. 25-bis, comma 3, lettera a), del d.lgs. 148/2015 (“riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi”);
- il requisito contributivo richiesto è pari a 25 anni e 5 mesi di contribuzione. Tale requisito è adeguato agli incrementi alla speranza di vita.
La circ. Inps n. 10 del 2023 ha fornito importanti chiarimenti sulle condizioni e sulle modalità di presentazione delle domande per il prepensionamento dei giornalisti. Tale circolare è stata integrata e modificata dal mess. Inps n. 644 del 10 febbraio 2023, nella parte riguardante il divieto assoluto di cumulo fra reddito da pensione e redditi da lavoro per i giornalisti in prepensionamento, ai sensi della l. 416/1981. Infatti, sul punto, il mess. Inps n. 644 del 2023 chiarisce due importanti problematiche riguardanti rispettivamente la pensione anticipata e lo svolgimento di attività lavorativa presso il datore di lavoro che ha dato luogo al prepensionamento o lo svolgimento di attività lavorativa presso un altro datore di lavoro.
In merito alla prima, il messaggio Inps citato precisa che la pensione anticapata è incompatibile con l’attività lavorativa, subordinata e autonoma, prestata in Italia e all’estero presso l’azienda che ha dato luogo al prepensionamento o presso un’altra azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale. Pertanto, il trattamento pensionistico è revocato dal primo mese in cui il pensionato svolge l’attività lavorativa presso tali aziende.
Invece, sulla seconda questione fine, l’Inps, con mess. 644/2023 specifica che la pensione anticipata è compatibile con l'attività lavorativa prestata presso datori di lavoro diversi dall'azienda o gruppo editoriale di provenienza del prepensionato. Anzi, ribadisce, a decorrere dal 1° luglio 2022, per le pensioni già liquidate al momento del trasferimento all’INPS o successivamente, trova applicazione la disciplina in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro prevista nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, non trova applicazione l’articolo 15 del “Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO” dell’INPGI in vigore dal 21 febbraio 2017. Dunque, si chiarisce che, a decorrere dal 1° luglio 2022, il trattamento derivante dal prepensionamento in oggetto è cumulabile con i redditi derivanti da rapporti di lavoro dipendente o autonomo.