204. All’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, fatti salvi i fondi di solidarietà bilaterali già costituiti alla predetta data che devono comunque adeguarsi a quanto disposto dall’articolo 30, comma 1-bis, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più…