È possibile la riduzione di aliquota al 10 per cento della cedolare secca sui canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato, se ubicati nei comuni in cui è stato deliberato lo stato di emergenza negli ultimi 5 anni precedenti il 28 maggio 2014. È quanto conferma l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n.160 del 25.01.2023.
In generale, il regime opzionale della cedolare secca, in vigore dal 2011, è riservato alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate, che non agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa, o di arti e professioni, in relazione ai redditi derivanti dalla locazione per finalità abitative degli immobili e delle relative pertinenze.
L’aliquota ordinaria è pari al 21%, mentre è prevista una aliquota ridotta del 10% per i contratti:
- stipulati in base agli articoli 2, comma 3, e 8 della L. 431/1998, n. 431, sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini,
- relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative (individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del DL 551/1988) e negli altri comuni ad alta tensione abitativaindividuati dal CIPE.
Tale aliquota del 10% spetta anche nel caso immobili situati nei comuni in cui è stato deliberato lo stato di emergenza.
Nello specifico, il contribuente che ha proposto interpello è proprietario di un immobile abitativo e ha stipulato, in data 9 ottobre 2021, un contratto di locazione ad uso abitativo a canone concordato ex articolo 2, comma 2, L. 431/1998, optando per il regime della cedolare secca; è altresì in possesso dell'attestazione rilasciata, in data 21 ottobre 2021, dalle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori vigente nel medesimo Comune. Tale Comune rientra in territorio per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della legge n. 225 del 1992.
In tale contesto chiede conferma di poter beneficiare, sui redditi derivanti dal contratto di locazione, del regime della cedolare secca con aliquota al 10% sulla base della previsioni di cui all'articolo 9, comma 2bis e del decreto legge n. 47 del 2014 e cioè in considerazione del fatto che il predetto Comune rientra tra i quelli per i quali è stato deliberato nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto n. 47 del 2014 lo stato di emergenza.
L’Agenzia delle Entrate conferma, ricordando che, coordinando le disposizioni normative (articolo 3 d.lgs. 23/2011 e articolo 4, comma 3novies, DL 162/2019, che ha sostituito il comma 2bis dell'articolo 9 DL 47/2014), l’aliquota ridotta del 10% è stata estesa, oltre che agli immobili nei comuni ad alta tensione abitativa, anche a quelli ubicati nei comuni in stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi (precisando che limitatamente all’anno 2020 si applica esclusivamente nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti).