Art. 1-bis (1)
Servizio nazionale della protezione civile
1. E` istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l'integrita` della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita` naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del…
Normativa
Fisco, Lavoro