I servizi di acquiring e di processing, consistenti nell’indirizzare, ricevere, trasmettere e saldare i fondi oggetto delle disposizioni di pagamento mediante carte di credito, sono esenti da IVA, rientrando nella previsione che considera tali le operazioni relative ai pagamenti e ai giroconti.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 214 del 26 marzo 2021, avente per oggetto il trattamento fiscale applicabile, ai fini IVA, al servizio di accettazione dei pagamenti mediante carte e SDD fornito alla società istante.
Nella specie, si è trattato di stabilire se sia applicabile il regime di esenzione dall’IVA previsto, per i servizi di natura finanziaria, dall’art. 10, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale sono esenti da IVA taluni servizi finanziari, tra i quali le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti ed assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero crediti.
L’ambito applicativo di tale fattispecie di esenzione è stato precisato più volte dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, con specifico riguardo al corrispondente art. 135, par. 1, lett. d), della Direttiva n. 2006/112/CE, e le relative indicazioni sono state recepite dalla prassi amministrativa.
I servizi ricevuti dall’istante consistono, principalmente, nell’indirizzare, ricevere, trasmettere e saldare i fondi oggetto delle disposizioni di pagamento. In particolare, il trasferimento delle somme oggetto di ciascuna disposizione di pagamento dal debitore/cliente finale del merchant al merchant stesso avviene all’esito delle attività di processing e, contestualmente, all’accredito delle stesse sul conto omnibus nominativamente intestato all’istante.
Le commissioni corrisposte dall’istante remunerano i servizi telematici di gestione dei pagamenti qualificabili come servizi di acquiring e di processing, sul trattamento fiscale dei quali l’Agenzia delle Entrate si è già pronunciata con la risoluzione n. 354/2007 considerandoli esenti da IVA. Pertanto, nel presupposto che i servizi ricevuti dall’istante siano idonei a generare, per i soggetti coinvolti dalle operazioni economiche sottostanti, esposizioni finanziarie a credito o a debito produttive degli effetti propri delle operazioni finanziarie, suscettibili di incidere nella sfera giuridica ed economica dei soggetti cui sono indirizzati, si l’Agenzia ha ritenuto applicabile agli stessi il regime di esenzione da IVA di cui al citato art. 10, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972.
Nella risposta n. 214/E/2021 è stato, inoltre, escluso che l’attività di gestione operativa delle dispute relativamente alle transazioni processate assuma un’autonoma rilevanza nell’ambito dell’attività svolta a favore dell’istante, concretizzando una fase eventuale del processo di elaborazione delle transazioni svolto nell’interesse dell’istante stesso. Trattandosi di un’attività strettamente connessa alla gestione dei fondi, può essere considerata un “unicum” con essa anche sotto il profilo del trattamento fiscale, beneficiando pertanto anch’essa del regime di esenzione da IVA.