CAPO 3 - Esenzioni a favore di altre attivita'
Articolo 135
1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
a) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione;
b) la concessione e la negoziazione di crediti nonche' la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi;
c) la negoziazione e la presa a carico di impegni, fideiussioni e altre garanzie nonche' la…
Normativa
Fisco