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Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti

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Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti

giovedì, 18 febbraio 2021

Con la Circolare 16 febbraio 2021, n. 26, l’INPS fornisce istruzioni sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45 e della rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2021.

I chiarimenti dell’INPS

L’INPS, con la Circolare in esame, informa che gli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, relativi a domande presentate nel corso dell’anno 2021, possono essere versati ratealmente senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Secondo l’art. 2, comma 3, della legge n. 45/1990, in particolare, il pagamento dell’onere di ricongiunzione in questione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo calcolato in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT con riferimento al periodo di 12 mesi che termina al 31 dicembre dell’anno precedente.

Tenuto conto che il tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT per il 2020 è negativo ed è pari a -0,3%, per l’INPS ne consegue che non può essere determinata alcuna maggiorazione a titolo di interessi degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso del 2021.

La Circolare fornisce altresì le istruzioni per il corretto uso della tabella I/2021, relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,0% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità e la tabella II/2021, relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito al tasso annuo dello 0,0%.

In particolare:

a) Determinazione della rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione.

L’importo della rata si determina moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella I/2021 in corrispondenza del numero delle rate mensili concesse per l’ammortamento.

b) Determinazione del debito residuo da versare in unica soluzione nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell’estinzione del debito.

Il coefficiente per la determinazione del debito residuo deve essere ricercato nella tabella II/2021 in corrispondenza del numero delle rate che l’assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare l’operazione di ricongiunzione, numero di rate che è ricavato come differenza fra il numero delle rate mensili originariamente concesse ed il numero di mensilità già corrisposte. La somma da versare, riferita alla data di scadenza dell’ultima rata pagata, si determina moltiplicando l’importo della rata per il coefficiente sopra indicato.

 

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