1. Ai fini di cui all'art. 1, la gestione o le gestioni interessate
trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare
dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto
al tasso annuo del 4,50 per cento.
2. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle
posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma
risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata
in base all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,…
Normativa
Lavoro