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Interruzione rapporto di lavoro: gli aspetti contributivi conseguenti

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Interruzione rapporto di lavoro: gli aspetti contributivi conseguenti

martedì, 09 febbraio 2021

L’INPS, con messaggio n.528 del 5 gennaio 2021, ha chiarito quali sono gli aspetti contributivi conseguenti all’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e nell’ipotesi di revoca del licenziamento.

Le disposizioni normative emergenziali che si sono succedute, hanno innovato, integrato e prorogato la disciplina in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

Così come chiarito dalle discipline (in particolare si ricordano: l’art. 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; l’art. 80 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e  l’articolo 14 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.) esistono delle eccezioni e deroghe al divieto di recesso da parte del datore di lavoro e sono le seguenti ipotesi: 

• interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale;

• revoca del licenziamento.

Interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale

Come gia’ trattato in un elaborato precedente e’ importante ricordare la procedura a monte di questi licenziamenti. 

Procedura: 

• deve esservi un accordo collettivo aziendale: prima attenzione l’accordo collettivo non puo’ essere fatto con le rappresentanze sindacali unitarie aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria ma con i sindacati territoriali di categoria. Perche’? In quanto il legislatore non ha specificato la presenza delle rappresentanze sindacali interne quali controparte nell’accordo stesso;

• all’interno di questo accordo deve essere presente la proceduralizzazione di quello che poi sara’ la definizione del licenziamento individuale con:

• la previsione di un incentivo; 

• adesione volontaria dei singoli lavoratori, non si puo’ venire licenziati senza che vi sia una sorta di assenso da parte del lavoratore alla procedura.

Nota bene:  e’ previsto un passaggio a latere . Devono essere quindi previsti degli accordi individuali poiche’ il lavoratore deve formalmente e volontariamente dare adesione all’uscita dalla azienda (in una delle sedi previste dal 4 comma dell’art. 2113 del c.c., le c.d sedi protette e cioe’ presso: l’ispettorato del lavoro, presso la commissione di conciliazione e in sede sindacale). E’ li che il lavoratore dovra’ aderire volontariamente al recesso da parte del datore del lavoro.

Tutte le interruzioni di rapporto di lavoro intervenute con tale modalità devono essere esposte all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice Tipo cessazione “2A”, avente il significato di: “Interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro”.

Revoca del licenziamento

Il legislatore lascia al datore di lavoro la potesta’ di revocare i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, già intimati alla data di entrata in vigore dell’art. 14, comma 4, del D.L. 104/2020,  intimati nel corso dell’anno 2020, a condizione che lo stesso inoltrasse contestualmente richiesta di trattamento di integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22-quinques del D.L. n. 18/2020, con decorrenza dalla data di efficacia del licenziamento revocato. Egli infatti dispone che: “il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell'anno 2020, abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro”

A seguito di cio’ il rapporto di lavoro si considera ripristinato senza soluzione di continuità e il lavoratore beneficia del trattamento di integrazione salariale.

La misura del contributo

E’ importante ricordare che Il contributo è dovuto :

• nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

• in caso di dimissioni per giusta causa;

• in caso di dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità;

• nei casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

I criteri di calcolo del contributo in parola sono definiti dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, il quale stabilisce che il contributo è pari al “41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”. Il contributo è pertanto scollegato dall’importo della prestazione individuale e, conseguentemente, lo stesso è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, che esso sia part-time o full-time

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto una nuova aliquota di computo, il c.d. ticket di licenziamento per le interruzioni dei rapporti di lavoro intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Nel caso di licenziamento collettivo: l’aliquota percentuale di calcolo del contributo in argomento è pari all'82% del massimale mensile

Dal combinato disposto di due norme l’art. 2, comma 35, della legge n. 92/2012 e l’art. 1, comma 137, della legge n. 205/2017 ne consegue che, per ogni interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intervenuta a decorrere dal 1° gennaio 2018 nell'ambito di un licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, il c.d. ticket di licenziamento, pari all'82% del massimale mensile, è moltiplicato per tre volte.

 

 

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