Art. 46
Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo1
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 fatte salve le ipotesi in cui il personale…