 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
News
Conservazione delle dichiarazioni: gli obblighi per l'intermediario e per il contribuente

News

Dichiarazioni e modulistica
torna alle news

Conservazione delle dichiarazioni: gli obblighi per l'intermediario e per il contribuente

venerdì, 10 gennaio 2020

Al fine di ottimizzare i procedimenti amministrativi e superare la consegna del documento cartaceo, è possibile procedere, per un intermediario abilitato, con la trasmissione informatica al contribuente dei modelli dichiarativi, previa apposizione della firma digitale dell'incaricato che ha presentato gli stessi all'amministrazione finanziaria?

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta 518/2019 ha fornito parere positivo in merito, sempre tenuto presente di adempiere in modo corretto a quanto disciplinato dall'art. 3 del DPR 322/98 (Modalita' di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni). 

La dichiarazione che è stata trasmessa telematicamente dall'intermediario e firmata digitalmente dallo stesso, può, dunque essere "messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet" o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria o PEC, previa specifica richiesta sottoscritta dal contribuente medesimo(vedi interpello 97/2018).

L'Agenzia delle Entrate specifica che "la scelta tra l'invio per posta elettronica ordinaria ovvero certificata può essere lasciata alla libera determinazione delle parti".

Obblighi del contribuente

Se il contribuente intende comunque stampare il documento e sottoscriverlo con firma autografa, non viene richiesto, per la conservazione analogica del documento, di applicare le regole specifiche del CAD (Codice Amministrazione Digitale).

Diverso è il caso in cui il contribuente desideri optare per la sola conservazione del documento in formato digitale; in questo caso, trattandosi di documento fiscale rilevante, viene richiesta l'applicazione del CAD nel rispetto dei requisiti di sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento, tramite l'apposizione di una firma digitale da parte del contribuente medesimo.

 

Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati