Al fine di ottimizzare i procedimenti amministrativi e superare la consegna del documento cartaceo, è possibile procedere, per un intermediario abilitato, con la trasmissione informatica al contribuente dei modelli dichiarativi, previa apposizione della firma digitale dell'incaricato che ha presentato gli stessi all'amministrazione finanziaria?
L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta 518/2019 ha fornito parere positivo in merito, sempre tenuto presente di adempiere in modo corretto a quanto disciplinato dall'art. 3 del DPR 322/98 (Modalita' di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni).
La dichiarazione che è stata trasmessa telematicamente dall'intermediario e firmata digitalmente dallo stesso, può, dunque essere "messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet" o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria o PEC, previa specifica richiesta sottoscritta dal contribuente medesimo(vedi interpello 97/2018).
L'Agenzia delle Entrate specifica che "la scelta tra l'invio per posta elettronica ordinaria ovvero certificata può essere lasciata alla libera determinazione delle parti".
Obblighi del contribuente
Se il contribuente intende comunque stampare il documento e sottoscriverlo con firma autografa, non viene richiesto, per la conservazione analogica del documento, di applicare le regole specifiche del CAD (Codice Amministrazione Digitale).
Diverso è il caso in cui il contribuente desideri optare per la sola conservazione del documento in formato digitale; in questo caso, trattandosi di documento fiscale rilevante, viene richiesta l'applicazione del CAD nel rispetto dei requisiti di sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento, tramite l'apposizione di una firma digitale da parte del contribuente medesimo.