Un intermediario abilitato alla trasmissione delle modelli fiscali ha presentato istanza di interpello per chiedere se fosse possibile, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 3, comma 6 del DPR 322/98 (30 giorni dalla presentazione telematica del modello dichiarativo), al fine di avere un minor impatto ambientale, prevedere una modalità differente di consegna al contribuente del modello dichiatativo e della relativa ricevuta di trasmissione rispetto alla consueta copia cartacea.
Nello specifico, l'istante propone tale modalità:
- invio di una comunicazione PEC per avvisare anticipatamente il contribuente che, entro 30 giorni dalla trasmissione, i documenti telematici trasmessi saranno a disposizione nella propria area riservata del portale dello Studio professionale;
- pubblicazione, nei 30 giorni successivi all'invio dei documenti telematici corredati della relativa ricevuta, nell'area riservata dedicata al contribuente, affinchè quest'ultimo possa procedere alla sottoscrizione in via digitale e alla relativa conservazione del documento trasmesso secondo le modalità previste dal citato DPR 322/98.
L'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Risposta n. 97, ha approvato il modello proposto dal professionista tenuto conto quanto indicato dalla Risoluzione 298//E/2007 che ha chiarito "che il contribuente è tenuto alla conservazione della dichiarazione originale da lui sottoscritta e che la copia su supporto informatico conservato dall'incaricato della trasmissione telematica può non riprodurre la sottoscrizione del contribuente". Pertanto, il soggetto che presta l'assistenza fiscale può richiedere al contribuente l'apposizione della sottoscrizione sulla copia della dichiarazione, anche proponendo l'utilizzo dei sistemi previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale (firma digitale).