In sede di conversione del Dl 124/2019 (legge 157/2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019) è stato completamente riscritto l'art. 4, recante le disposizioni in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.
Il comma 1 dell'art- 4 norma il nuovo art. 17bis del D.Lgs. 241/1997 introducendo a carico dei committenti "di opere e servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro - tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo dei beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma - l'obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione, salvo i casi previsti dal comma 5".
Secondo il comma 2 del citato art. 4 "entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento , l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e - per le imprese subappaltatrici anche all'impresa appaltatrice le deleghe quietanzate e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione delle opere o servizi affidati al committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affiato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata al committente".
Tenuto conto che il legislatore a stabilito che le disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2020 e che debbono rientrare le ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio (versamenti in scadenza il 17 febbraio 2020, anche con riguardo a contratti di appalto/affidamento/subappalto stipulati antecedentemente al 1°gennaio 2020), l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione 109/E/2019 con la quale fornisce le utili indicazioni sulle modalità di compilazione del Modello F24 da parte delle imprese appaltrici interessate dalla norma sopracitata.
Come compilare il Modello F24
La risoluzione sottolinea che l'impresa appaltatrice pone in capo a sè l'onere del versamento delle ritenute con distinte deleghe per ciascun committente.
"Tanto premesso, per consentire all’impresa di effettuare i versamenti di cui trattasi indicando nel modello “F24” il committente a cui si riferiscono, si istituisce il seguente codice identificativo:
- “09” denominato “Committente”.
Si riportano di seguito le modalità di compilazione dei campi della sezione “CONTRIBUENTE” del modello “F24”:
- nel campo “codice fiscale”, è indicato il codice fiscale dell’impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell’impresa subappaltatrice, tenuta al versamento.
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, è indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo “09”, da riportare nel campo “codice identificativo”.
Si precisa che i modelli “F24” compilati secondo le istruzioni impartite con la presente risoluzione sono consultabili sia dall’impresa che ha effettuato il pagamento, sia dal soggetto committente, tramite il “cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate".
Attenzione!
Il comma 5 del citato articolo 4 prevede che le suddetta norma "non trova applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:
- risultino in attivita' da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
La certificazione di cui al comma 5 e' messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validita' di quattro mesi dalla data del rilascio.