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Ritenute su appalti e subappalti

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Ritenute su appalti e subappalti


lunedì, 17 febbraio 2020

Il comma 1 introduce l'art. 17bis del D.Lgs. 241/1997 introducendo a carico dei committenti "di opere e servizi  di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro - tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo dei beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma - l'obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione, salvo i casi previsti dal comma 5".

Secondo il comma 2 del citato art. 4 "entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento , l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e - per le imprese subappaltatrici anche all'impresa appaltatrice le deleghe quietanzate e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione delle opere o servizi affidati al committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affiato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata al committente"

Alla luce di quanto indicato dai citati commi 1 e 2 l'Agenzia delle Entrate rileva che:

  • l'impresa appaltatrice pone in capo a sè l'onere del versamento delle ritenute con distinte deleghe per ciascun committente;
  • il committente è obbligato alla verifica del versamento delle stesse ed è tenuto a richiedere la copia delle deleghe di versamento entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento;
  • l'impresa appaltatrice deve, inoltre, trasmettere l'elenco dei lavoratori impiegati sull'opera al committente secondo le indicazioni citate nel comma 2 della norma

Si ritiene, pertanto, che:

  • la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente debba essere effettuata sulla base di parametri oggettivi (es: n° ore impiegate in esecuzione della specifica commessa);
  • tenuto conto che il legislatore a stabilito che le disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2020, significa che debbono rientrare le ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio (versamenti in scadenza il 17 febbraio 2020), anche con riguardo a contratti di appalto/affidamento/subappalto stipulati antecedentemente al 1°gennaio 2020.
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