1. Quando e' esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli art. 1479 e 1480; se si verifica l'evizione, il compratore puo' pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese.
2. Il venditore e' esente anche da quest'obbligo quando la vendita e' stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.
Normativa
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