1. Il compratore puo' chiedere la risoluzione del contratto se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprieta' del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprieta'.
2. Salvo il disposto dell'art. 1223, il venditore e' tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa e' diminuita di valore o e' deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto Se la diminuzione di valore o il…
Normativa
Lavoro, Società, crisi_impresa, Condominio, Codici e leggi complementari