1. Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico a pena di nullita'.
2. La scelta del regime di separazione puo' anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio.
3. Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'art. 194.
4. Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalita' dei…
Normativa
Lavoro, Società, crisi_impresa, Condominio, Codici e leggi complementari