1. La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l'attivo e il passivo.
2. Il giudice, in relazione alle necessita' della prole e all'affidamento di essa, puo' costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.
Normativa
Lavoro, Società, crisi_impresa, Condominio, Codici e leggi complementari