(cfr. art.16 della precedente disciplina)
Art. 17
Tassazione separata
1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. e indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lett. a), d) e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 c.c.; altre indennita' e somme percepite una volta tanto in…
Normativa
Fisco, Lavoro, Società, Condominio, Codici e leggi complementari