1. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennita' indicate dagli art. 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
2. La ripartizione delle indennita', se non vi e' accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
3. In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione…
Normativa
Lavoro, Società, crisi_impresa, Condominio, Codici e leggi complementari