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I limiti posti dall’art. 1122 c.c. per le opere su parti di proprietà esclusiva

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Condominio

I limiti posti dall’art. 1122 c.c. per le opere su parti di proprietà esclusiva

venerdì, 30 dicembre 2022

Anche nella sua nuova formulazione la norma di cui all’art. 1122 c.c.  può essere interpretata nel senso che è posto divieto al compimento di opere che possano danneggiare le parti comuni dell'edificio o che rechino altrimenti pregiudizio alla proprietà comune, e cioè che elidano o riducano in modo apprezzabile le utilità conseguibili dalla cosa comune da parte degli altri condomini o determinino pregiudizievoli invadenze dell'ambito dei coesistenti diritti degli altri proprietari (Cass. n. 30307 del 14 ottobre 2022)

Scritto da: Adamo Antonio

La vicenda 

La condomina Tizia, proprietaria di un appartamento in condominio pone in essere interventi edificatori nella sua porzione di proprietà esclusiva sito al piano terra dell’edificio condominiale ed atti a delimitare la propria abitazione dal limitrofo ballatoio comune (ancora in costruzione all’epoca dell’acquisto) e ad impedirne, pertanto, l’accesso a terzi. Gli attori Caio, Mevia e altri chiamano in giudizio Tizia davanti al Tribunale al fine di fare accertare, ai sensi dell’art. 1122 cod. civ., che gli interventi edificatori posti in essere dalla Tizia nella propria unità immobiliare avevano arrecato un danno al ballatoio comune, poiché lo avevano privato della luce e della circolazione d’aria di cui il medesimo godeva in precedenza, con conseguente condanna alla riduzione in pristino. La domanda attorea viene rigettata in primo grado e la Corte di Appello confermando la sentenza di primo grado rilevava  che: all’epoca dell'acquisto delle unità immobiliari da parte dei singoli proprietari erano ancora in corso i lavori di finitura del ballatoio oggetto di lite, ed ha quindi affermato il pieno diritto di Tizia di provvedere alla chiusura e alla delimitazione della propria abitazione per impedire l’accesso a terzi; la ditta costruttrice si era riservata, negli atti di acquisto la facoltà di modificare le parti comuni; le cantine di proprietà di due degli attori  erano chiuse da una porta e godevano di una presa d’aria; che rimaneva impregiudicata la facoltà di accesso ai vani di proprietà degli attori nè vi era effettiva diminuzione di aria e luce essendo, peraltro, il corridoio dotato di illuminazione elettrica, nessun danno era derivato danno agli appartamenti degli attori collocati nel vano scale per la chiusura dell’unità immobiliare di proprietà di Tizia sita al piano terreno. Soccombenti anche in apello, ricorrono in Cassazione articolando i seguenti motivi di doglianza :  1) ...

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