Art. 1122-ter. (1)
Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni
Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136.
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(1) N. Redaz. - Articolo inserito dall'art. 7, della L. 11.12.2012, n. 220, in vigore dal 18.06.2013.
Normativa
Lavoro, Società, crisi_impresa, Condominio, Codici e leggi complementari