Il caso ed i motivi del ricorso
Nella fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione, la Corte di Appello di Torino aveva sostanzialmente confermato la sentenza di condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino nei confronti di due condomini condannati con rito abbreviato, sia a fini penali che civili, per il reato di atti persecutori ai danni di due vicini di casa.
La Corte territoriale, invero, aveva riformato la sentenza di primo grado limitatamente al riconoscimento ad entrambi gli imputati delle circostanze attenuanti generiche, riducendo, di conseguenza, la pena irrogata dal Giudice di primo grado nonché la somma individuata in sentenza a titolo di provvisionale.
L’imputato, tramite il suo procuratore speciale, aveva dunque articolato diversi motivi di ricorso per Cassazione; per quel che qui più interessa, è uno il motivo di doglianza più significativo, ed in particolare quello con cui era stata lamentata la visione senza contraddittorio dei filmati realizzati mediante la telecamera posta sul balcone delle due persone offese.
Secondo il ricorrente, inoltre, i suddetti filmati costituivano una prova formatasi in violazione di un divieto stabilito dalla legge, e dunque inutilizzabile nel giudizio penale, perché la ripresa delle aree di proprietà comune, utilizzata per la decisione, avrebbe integrato il reato di interferenze illecite nella vita privata, previsto dall'art. 615-bis del codice penale.
La sentenza ed i principi di diritto sostanziale e processuale che se ne ricavano.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La motivazione più complessa e articolata è spesa dalla Corte di Cassazione per superare il motivo di doglianza sopra evidenziato, inerente, da un lato, ...