La piscina, come è noto, non è semplicemente una vasca piena di acqua ma un vero e proprio apparato tecnologico la cui gestione richiede, necessariamente, il coinvolgimento e la responsabilizzazione di varie figure professionali (sul tema D. Palombella, Le piscine in condominio, Focus, Il Sole 24 Ore; G. Benedetti, La normativa di sicurezza sulle piscine condominiali, in L’Amministratore, maggio 2019, n. 5, p. 59; G. Benedetti, L’esercizio di una piscina condominiale e la responsabilità dell’Amministratore-gestore).
Con l’ordinanza n. 13595/2021 i Giudici di Piazza Cavour si sono occupati di un tragico evento. Una bambina, intenta a giocare nella piscina condominiale, restava incastrata con il braccio all’interno del foro della pompa di aspirazione e decedeva per annegamento. I familiari citavano, innanzi al Tribunale di Brescia, il Condomìnio e la società manutentrice della piscina e questi ultimi chiamavano in causa le Compagnie di assicurazione.
Il Tribunale, ritenuto il Condomìnio responsabile ex art. 2051 e 2043 c.c., negava la sussistenza del «caso fortuito» condannando quest’ultimo e la manutentrice, in concorso di colpa, ritenendo inoltre sussistente una colpa della minore nella misura del 15%. La Corte d’Appello di Brescia confermava la pronuncia del Tribunale riformando soltanto il punto relativo alla corresponsabilità della minore che la Corte riteneva, invece, di porre a carico della madre per omessa vigilanza.
La Corte d’Appello perveniva alla condanna del Condomìnio sulla scorta della CTU disposta dalla Procura di Brescia dalla quale era emerso che il Condomìnio non aveva mai preso in considerazione un servizio di assistenza bagnanti (peraltro divenuto divenuto obbligatorio a seguito di delibera della giunta regionale della Lombardia entrata in vigore poco tempo prima dell’evento). Risultava, inoltre, l’inadeguatezza della manutenzione e, più precisamente, si accertava l’usura del telaio e delle viti della griglia a copertura del ...