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L’esercizio di una piscina condominiale e la responsabilità dell’Amministratore-gestore

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L’esercizio di una piscina condominiale e la responsabilità dell’Amministratore-gestore

mercoledì, 20 marzo 2019

L’articolo esamina lo stato della giurisprudenza sulla responsabilità dell’amministratore nella gestione delle piscine condominiali, al fine di tutelare l’incolumità dei condòmini e dei relativi ospiti.

Scritto da: Benedetti Giulio

La responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. 

Il fondamento della responsabilità extracontrattuale è quello dell’art. 2043 c.c. il quale, in ossequio ad una tradizione giuridica trimillenaria, stabilisce la responsabilità civilistica e l’obbligo di risarcire il danno per colui che ha cagionato con dolo o colpa ad altri un danno ingiusto. Tale regime, sia pur rispondente ad un alto principio di civiltà ovvero quello della responsabilità individuale, espone il danneggiato ad una serie di oneri probatori spesso di difficile attuazione: vale a dire che, al fine di vedersi riconoscere il diritto al risarcimento del danno, deve provare:

  • il danno;
  • il nesso di causalità tra il danno e l’operato dell’agente;
  • l’ingiustizia del danno; 
  • la sussistenza dell’elemento soggettivo doloso o colposo nella condotta dell’agente.

La dottrina afferma che il legislatore, nelle ipotesi di responsabilità aggravata, per avvantaggiare la persona danneggiata, disciplina in maniera diversa e più grave per i soggetti che creano dei rischi, la problematica inerente l’individuazione del responsabile del danno. Nel caso di danno di cose in custodia, particolarmente ricorrente nei casi giurisprudenziali avvenuti all’interno del condominio, l’art. 2051 c.c. stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. In tali casi il legislatore presume che se fossero state adottate tutte le precauzioni, previste in particolare dalla normativa specialistica di sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, idonee ad evitare il danno, quest’ultimo non si sarebbe verificato. Pertanto, è ritenuto responsabile chi aveva in custodia la cosa che ha provocato il danno, a meno che non venga provato il fatto di un terzo o uno specifico evento imprevedibile e inevitabile, estraneo alla cosa o al custode (vedasi ...

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