 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Condominio e disturbo della quiete pubblica: quando scatta il reato.

Articolo

Condominio

Condominio e disturbo della quiete pubblica: quando scatta il reato.

lunedì, 24 maggio 2021

Con la sentenza n. 2258 del 2021, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata su una tematica ricorrente nella fenomenologia criminale condominiale, delineando con precisione i casi in cui i rumori molesti sfociano nel delitto di cui all’art. 659 c.p., ovvero di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

 

Scritto da: Giordano Vincenzo

Il caso e i motivi del ricorso

Nella fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione, il difensore dell’imputato avanzava ricorso avverso la sentenza del 13 giugno 2019 del Tribunale di Aosta, con la quale veniva condannato alla pena di 150,00 euro di ammenda ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, il gestore di una discoteca nel Comune di Courmayeur per il reato ex articolo 659 c.p. perché ometteva di adottare misure idonee ad impedire la propagazione di musica, rumori e schiamazzi.

Il procedimento traeva origine dalla denuncia di una coppia di condomini residenti in uno stabile confinante con la discoteca in questione.

Con i primi due motivi del ricorso, il difensore contesta la regolarità formale della costituzione di parte civile. In particolare, il difensore rileva la genericità della causa petendi e la mancata sottoscrizione da parte della persona offesa della procura speciale.

Nel merito, il difensore si duole della erronea applicazione dell'articolo 659 c.p., comma 1 perché il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto sufficiente che una sola famiglia, composta da due persone, sia stata molestata, in contrasto con la giurisprudenza maggioritaria, per la quale è necessario un disturbo ad un numero indeterminato di persone.

Inoltre, il Tribunale di Aosta non avrebbe tenuto conto che il gestore, proprio per evitare simili controversie, aveva realizzato, prima dei fatti contestati, dei lavori di insonorizzazione del locale.

Infine, in via subordinata, il ricorrente lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., vista la particolare tenuità del fatto.

La sentenza e il suo contenuto

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del difensore dell’imputato, annullando la sentenza di condanna, anche con riferimento alle statuizioni civili, ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati