Il caso e i motivi del ricorso
Nella fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione, il difensore dell’imputato avanzava ricorso avverso la sentenza del 13 giugno 2019 del Tribunale di Aosta, con la quale veniva condannato alla pena di 150,00 euro di ammenda ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, il gestore di una discoteca nel Comune di Courmayeur per il reato ex articolo 659 c.p. perché ometteva di adottare misure idonee ad impedire la propagazione di musica, rumori e schiamazzi.
Il procedimento traeva origine dalla denuncia di una coppia di condomini residenti in uno stabile confinante con la discoteca in questione.
Con i primi due motivi del ricorso, il difensore contesta la regolarità formale della costituzione di parte civile. In particolare, il difensore rileva la genericità della causa petendi e la mancata sottoscrizione da parte della persona offesa della procura speciale.
Nel merito, il difensore si duole della erronea applicazione dell'articolo 659 c.p., comma 1 perché il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto sufficiente che una sola famiglia, composta da due persone, sia stata molestata, in contrasto con la giurisprudenza maggioritaria, per la quale è necessario un disturbo ad un numero indeterminato di persone.
Inoltre, il Tribunale di Aosta non avrebbe tenuto conto che il gestore, proprio per evitare simili controversie, aveva realizzato, prima dei fatti contestati, dei lavori di insonorizzazione del locale.
Infine, in via subordinata, il ricorrente lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., vista la particolare tenuità del fatto.
La sentenza e il suo contenuto
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del difensore dell’imputato, annullando la sentenza di condanna, anche con riferimento alle statuizioni civili, ...