Scheda
Incentivi per l’assunzione di donne disoccupate
NORMATIVA DI RIFERIMENTO |
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BENEFICIARI |
Spetta, a decorrere dal 1° gennaio 2013, a tutti i datori di lavoro, con esclusione dei datori di lavoro domestico. |
DESTINATARI |
Riguarda le donne che si trovano in possesso di una delle seguenti caratteristiche: 1) prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; a) se residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea[1]; b) con una professione o di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere superiore al 25%[2]; 2) prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24, ovunque residenti; 3) disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 di età, ovunque residenti. Inoltre, in via sperimentale per il biennio 2021-2022, concerne le assunzioni di tutte le lavoratrici donne. |
DESCRIZIONE |
In relazione all’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi se residenti nelle in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea o con una professione ovvero di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere, superiore al 25%; ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti; ovvero disoccupate da oltre dodici mesi con almeno cinquant’anni di età, ovunque residenti, il datore di lavoro ha diritto ad una riduzione dell’aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50% per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato; nello specifico: - per 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato; - per 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; - per 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato. Invece, per l’assunzione di donne disoccupate a tempo determinato, nel biennio 2021 e 2022, è previsto uno sgravio contributivo, limitatamente al suddetto biennio, del 100% a carico del datore di lavoro per 12 mesi, elevabili a diciotto in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato. |
TIPOLOGIA DEL CONTRATTO RICHIESTO |
L’incentivo spetta per: - le assunzioni a tempo indeterminato; - le assunzioni a tempo determinato; - le trasformazioni del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, con l’esclusione di rapporti di lavoro intermittente e di lavoro domestico). Inoltre, l’incentivo spetta anche: - in caso di part-time ed è altresì espressamente previsto per l’assunzione a scopo di somministrazione (v. circ. Inps, n. 111 del 2013, par. 2.2 e 2.3); - per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001. Infine, con la c.d. Legge di Bilancio 2021, è previsto, in via sperimentale per il 2021 e 2022, l’incentivo: - per l’assunzione di donne con contratto a tempo determinato; - per l’assunzione di donne con contratto a tempo indeterminato; - per le trasformazioni del contratto in contratto a tempo indeterminato.
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CONDIZIONI NECESSARIE |
L’incentivo è subordinato: - al fatto che l’assunzione realizza un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; - alla regolarità negli adempimenti contributivi; - all’osservanza delle norme poste a tutela della sicurezza e delle condizioni di lavoro; - al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale; - alla non assunzione di un rapporto di lavoro domestico; - alla non assunzione di un rapporto di lavoro intermittente; - alla non violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore; - alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008; - alla circostanza che il datore di lavoro non abbia in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale, salvo il caso che l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi; - all’ipotesi in cui il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione Europea (art. 1, par. 6, reg. (CE) n. 800/2008 e art. 46 legge 24 dicembre 2012, n. 234). Invece, per l’incentivo introdotto, in via sperimentale dalla c.d. Legge di Bilancio 2021, le condizioni per la fruizione sono che: - le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti e al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate (ai sensi dell’articolo 2359 c.c.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno; - vi sia l’autorizzazione della Commissione europea; - sia concesso nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla medesima Commissione con il Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020, la cui durata è stata successivamente prorogata al 30 giugno 2021, che reca misure dirette a consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto dell'epidemia di COVID-19. In particolare, la sezione 3.1 del suddetto Quadro temporaneo definisce le condizioni in presenza delle quali possono essere considerati compatibili con il mercato interno aiuti di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte ad un'improvvisa carenza o indisponibilità di liquidità. Sulla base della richiamata sezione 3.1, perché l’aiuto sia compatibile con il mercato interno la Commissione richiede, in particolare: a)che l'importo complessivo dell'aiuto non superi 800.000 euro per impresa; b) che l’aiuto sia concesso entro e non oltre il 30 giugno 2021 e sulla base di un regime con budget previsionale; c) che l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019. |
ENTITA’ DELL’INCENTIVO |
L’incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per:
L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto – effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato -, fino al limite complessivo di dodici mesi. Ai fini del riconoscimento dell’incentivo, la trasformazione a tempo indeterminato deve intervenire entro la scadenza del beneficio. Invece, per l’incentivo sperimentale per il 2021 ed il 2022, introdotto dai commi da 16 a 19 dell’art. 1 della l. 178/2020, è previsto l’esonero dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di 6.000 euro annui (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) per: - la durata di 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato; - la durata di 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; - la durata di 18 mesi, in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
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MODALITA’ DI ACCESSO |
Per fruire dell’incentivo, i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all’Inps, avvalendosi del modulo di istanza on-line “92-2012", che è all’interno del Cassetto previdenziale Aziende, presso il sito internet www.inps.it. La comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata. Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettuano alcuni controlli formali e attribuiscono un esito positivo o negativo alla comunicazione. Lo stesso modulo “92-2012” deve essere utilizzato anche per le assunzioni, proroghe e trasformazione a scopo di somministrazione. Il datore di lavoro può eliminare una comunicazione già inviata solo nella stessa giornata in cui ha proceduto all’invio, prima dell’elaborazione da parte dei sistemi centrali (mess. Inps, n. 12212 del 2013). L’Inps, con l’ammissione allo sgravio, assegna il codice di autorizzazione “2H”; il datore di lavoro, nel flusso UniEmens, deve contrassegnare la lavoratrice o il lavoratore beneficiario col codice “55”. |
SCADENZA |
Non è prevista nessuna scadenza; invece, per lo sgravio disciplinato dai commi da 16 a 19 dell’art. 1 della l. 178/2020, è possibile usufruire del beneficio solo per gli anni 2021 e 2022. |
[1] Le regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea sono individuate dalla “Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020”, che ha validità dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020.
[2] Le professioni e i settori economici caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere sono individuati, per il 2018, dal d.m. n. 335 del 10 novembre 2017; per il 2019, dal D.m. 28 novembre 2018 e, per il 2020, dal D.m. 25 novembre 2019, n. 371.