1. Il riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai
prestatori di lavoro, previsti dall'articolo 2751-bis, numero 1),
del codice civile, si intende applicabile anche ai soci lavoratori
di cooperative di lavoro nei limiti del trattamento economico di cui
all'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a). La presente norma
costituisce interpretazione autentica delle disposizioni medesime.
2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione
del socio…
Normativa
Lavoro, Società