La gestione dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva viene applicata dai sostituti d’imposta (artt. 23 e 29 del Dpr 600/73) sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno, come si è visto. Per competenza, quindi.
Il versamento deve avvenire mediante il modello F24 telematico (home-banking o sito Agenzia delle Entrate, secondo le attuali regole), con possibilità di utilizzare importi in compensazione (come avviene normalmente), in due rate:
• entro il 16 dicembre (nel 2020) dell’anno di maturazione: acconto commisurato al 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente; in pratica, come acconto si versa il 15,3% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente (nuovo 17% x 90%) (codice-tributo: 1712);
• entro il 16 febbraio (nel 2021) dell’anno successivo a quello di maturazione: saldo, come da conteggi effettuati al 31/12 dell’anno di riferimento (codice-tributo: 1713).
Esempio:
Basandoci sull’esempio precedente, quindi, con riferimento alle rivalutazioni del lavoratore Bianchi Mario, che maturano nel 2020 avremo:
- un acconto al 16.12.2020 di € 178,84 (calcolato sulla rivalutazione del 2019: 1.168,88 x 90% = 1.051,99 x 17% = 178,84; oppure, quale altra modalità di calcolo: 1.168,88 x 15,3% = 178,84; ...