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L’imposta sostitutiva 2020 sulle rivalutazioni del TFR parte I

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Fisco, Lavoro

L’imposta sostitutiva 2020 sulle rivalutazioni del TFR parte I

venerdì, 22 gennaio 2021

In prossimità della scadenza per il saldo relativo al 2020 (16.02.2021; l’acconto è scaduto il 16.12.2020), presentiamo un promemoria in tema di imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del Tfr, preceduto dal riepilogo della normativa di base. Questa è rimasta invariata per anni, e solo cinque anni fa ha avuto una modifica, consistente nella variazione dell’aliquota di tassazione, che è passata (dal 2015, appunto) dallo storico 11% al 17%, che vale quindi anche per quest’anno (variazione apportata dalla Legge di Stabilità 2015: L. 23.12.2014 n. 190, art. 1, comma 623).

Preliminarmente, però, rileviamo che dopo l’avvio massiccio (dal 2007) della previdenza complementare e/o eventualmente del versamento obbligatorio al fondo di Tesoreria dell’Inps (per le aziende con almeno 50 dipendenti) delle quote di Tfr maturate, gli adempimenti inerenti alla rivalutazione del Tfr e l’imposta sostitutiva sono stati a suo tempo delineati nel “Tfr-Forum” del maggio 2007, organizzato dai Consulenti del lavoro, Ministero del lavoro, Agenzia delle Entrate, Inps e stampa specializzata, e dai pochi dettagli in più che sono poi stati dati con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 70 del 18.12.2007 (paragrafo 7) e con il messaggio Inps n. 5859 del 7.3.2008 (paragrafo 2).

 

Scritto da: Menciassi Daniele

   Dal “Tfr-Forum” e dai citati documenti di prassi, ancor oggi tutti validi, si è avuta conferma di quanto segue:

  • le quote di Tfr che vengono periodicamente versate ai vari fondi di previdenza complementare a cui i lavoratori hanno aderito, non sono più considerate Tfr a disposizione del lavoratore presso il datore di lavoro, per cui il datore stesso non deve riconoscere alcuna rivalutazione e non deve, quindi, calcolare nessuna imposta sostitutiva;
  • i Tfr che vengono mantenuti in azienda, invece, continuano ad essere soggetti alla normativa ormai nota; pertanto, in relazione ad essi continuano ad applicarsi la rivalutazione e la corrispondente imposta sostitutiva; ciò interessa:
  • il Tfr maturato fino al 31.12.2006,  che rimane comunque in azienda;
  • la parte di Tfr del 2007 e degli anni seguenti che non viene versata al fondo a cui il lavoratore ha aderito (ad esempio, se al fondo viene versato il 40% del Tfr, l’altro 60% rimane in azienda ed è soggetto alla normale rivalutazione e corrispondente imposta sostitutiva);
  • le aziende con almeno 50 dipendenti, che sono tenute a versare all’Inps (Fondo di Tesoreria) il Tfr maturato dal 2007 in poi per la parte che non è stata destinata ai fondi scelti dai lavoratori, su tali somme devono  continuare a calcolare rivalutazione ed imposta sostitutiva in quanto in tal caso il Tfr è comunque considerato “mantenuto in azienda” anche se materialmente (e obbligatoriamente) è affidato al  “tesoriere” Inps; di conseguenza, il datore di lavoro deve:
  • effettuare i conteggi della rivalutazione e della relativa imposta sostitutiva su tutto il Tfr accantonato, e cioè sia sulla quota ancora detenuta effettivamente in azienda, sia sulla quota “custodita” dall’Inps;
  • eseguire i versamenti dell’imposta sostitutiva e gli altri eventuali adempimenti (es. 770), in quanto sostituto d’imposta è solo il datore stesso (l’Inps non ha nessuna incombenza a riguardo); 
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