Dal “Tfr-Forum” e dai citati documenti di prassi, ancor oggi tutti validi, si è avuta conferma di quanto segue:
- le quote di Tfr che vengono periodicamente versate ai vari fondi di previdenza complementare a cui i lavoratori hanno aderito, non sono più considerate Tfr a disposizione del lavoratore presso il datore di lavoro, per cui il datore stesso non deve riconoscere alcuna rivalutazione e non deve, quindi, calcolare nessuna imposta sostitutiva;
- i Tfr che vengono mantenuti in azienda, invece, continuano ad essere soggetti alla normativa ormai nota; pertanto, in relazione ad essi continuano ad applicarsi la rivalutazione e la corrispondente imposta sostitutiva; ciò interessa:
- il Tfr maturato fino al 31.12.2006, che rimane comunque in azienda;
- la parte di Tfr del 2007 e degli anni seguenti che non viene versata al fondo a cui il lavoratore ha aderito (ad esempio, se al fondo viene versato il 40% del Tfr, l’altro 60% rimane in azienda ed è soggetto alla normale rivalutazione e corrispondente imposta sostitutiva);
- le aziende con almeno 50 dipendenti, che sono tenute a versare all’Inps (Fondo di Tesoreria) il Tfr maturato dal 2007 in poi per la parte che non è stata destinata ai fondi scelti dai lavoratori, su tali somme devono continuare a calcolare rivalutazione ed imposta sostitutiva in quanto in tal caso il Tfr è comunque considerato “mantenuto in azienda” anche se materialmente (e obbligatoriamente) è affidato al “tesoriere” Inps; di conseguenza, il datore di lavoro deve:
- effettuare i conteggi della rivalutazione e della relativa imposta sostitutiva su tutto il Tfr accantonato, e cioè sia sulla quota ancora detenuta effettivamente in azienda, sia sulla quota “custodita” dall’Inps;
- eseguire i versamenti dell’imposta sostitutiva e gli altri eventuali adempimenti (es. 770), in quanto sostituto d’imposta è solo il datore stesso (l’Inps non ha nessuna incombenza a riguardo);
- comunicare ...