La fattispecie
Nel caso di specie, un condomino presentava istanza d'interpello all'Agenzia delle Entrate specificando di essere proprietario di un appartamento non avente accessi autonomi all'esterno, ubicato al quinto piano di un edificio in condominio unitamente alla sovrastante terrazza di pari superficie (un lastrico solare). L'appartamento e la terrazza sono identificati in catasto in un unico foglio, particella e subalterno con attribuzione di un'unica rendita.
L'istante specificava altresì di esserne esclusivo proprietario e di avere intenzione di eseguire:
- a. l'isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva, che rappresentava più del 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio, mediante posa in opera di materiali isolanti conformi ai dettami normativi richiesti per la fruizione del superbonus del 110%;
- b. l'installazione di un impianto solare fotovoltaico, con o senza sistema di accumulo, connesso alla rete elettrica con cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), da posizionare in un locale tecnico da costruire sul lastrico solare.
Il condomino faceva altresì notare che, in base a quanto disposto dall'art. 1122 c.c., i lavori non avrebbero comportato danni per le parti comuni, né pregiudicherebbero la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell'edificio. Inoltre, considerato che il lastrico solare, di proprietà esclusiva, svolge essenzialmente la funzione di copertura dell'edificio in condominio, l'istante chiederà comunque all'assemblea condominiale di deliberare l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori nonché al sostenimento dell'intera spesa a proprio carico, in deroga al criterio legale di ripartizione delle spese condominiali prevista dall'art. 1123 c.c.
A questo punto l'istante, per poter usufruire della detrazione del 110% prevista dal decreto Rilancio, chiede:
- se l'intervento di isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva, costituendo la copertura dell'edificio in condominio, rientri tra gli interventi agevolati e ...