Art. 1122. (1)
Opere su parti di proprieta` o uso individuale
Nell'unita` immobiliare di sua proprieta` ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprieta` esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non puo` eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilita`, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
In ogni caso e` data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce…
Normativa
Lavoro, Società, crisi_impresa, Condominio, Codici e leggi complementari