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Misure di sicurezza Covid-19 e terzo settore

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Sicurezza del lavoro

Misure di sicurezza Covid-19 e terzo settore

lunedì, 20 luglio 2020

L’art. 77 del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, in l. 77/2020, modifica l’art. 43 della l. 27/2020, prevedendo che il trasferimento dell’importo di 50 milioni di euro, da parte dell’Inail ad Invitalia, sia erogato non solo alle imprese, come originariamente previsto, ma anche agli enti del terzo settore per l’acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale.

Terzo settore e d.lgs. 117/2017 

Il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, emanato in attuazione della delega per la riforma del terzo settore contenuta nella l. 6 giugno 2016, n. 106, ha invero riscritto le regole per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale abrogando la l. 266/1991  (legge quadro sul volontariato), la l. 38/2000  (disciplina delle associazioni di promozione sociale), oltre che buona parte della l. 460/1997  (legge quadro sul volontariato). Tale d.lgs. 117/2017 ha previsto all'art. 4 che sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Invece, non sono enti del Terzo settore: 

1)l e amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001;

2) le formazioni e le associazioni politiche; 

3) i sindacati,;

4) le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;

5) le associazioni di datori di lavoro;

6) gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile;

7) i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta;

8) le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del d.p.cm. 16 febbraio 1990 e del d.lgs. 207/2001, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicchè è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima.

Infine, agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del d.lgs. 117/2017 si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del d.lgs. 117/2017 e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. 

Misure di sicurezza nei luoghi di lavoro e terzo settore

L’art. 77 del d.l. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, convertito in l. 17 luglio 2020, modifica l’art. 43 della l. 27/2020, c.d. Cura Italia,, che ha lo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese nonché, in base alla modifica proposta dalla norma in esame, delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all’art. 4, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore). 

A tal fine, l’art. 43 della l. 27/2020, modificato dall’art. 77 della l. 34/2020, prevede che l’Inail provveda entro il 30 aprile 2020 al trasferimento dell’importo di 50 milioni di euro ad Invitalia, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese. In base alla modifica proposta dalla norma in esame, i finanziamenti sono destinati anche alle attività di interesse generale degli enti del terzo settore e ai progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese (ai sensi dell’art.11, comma 5, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ).

 

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