Titolo VI
DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
Art. 45
Registro unico nazionale del Terzo settore
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e` istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalita` informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le…
Normativa
Fisco, Lavoro, Società, Codici e leggi complementari