Ammortizzatori sociali Covid-19 ed evoluzione normativa
A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la disciplina degli ammortizzatori sociali è stato oggetto di numerosi interventi normativi, finalizzati ad assicurare un costante accesso agli strumenti di sostegno economico da parte di una platea sempre più ampia di lavoratori e imprese; infatti, il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 c.d. Cura Italia, ha introdotto:
1) CIGO per Covid-19 (art. 19 della l. 27/2020) che si applica alle seguenti categorie di imprese:
- imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
- cooperative di produzione e lavoro, eccetto quelle elencate nel d.p.r. 30 aprile 1970, n. 602;
- imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato
- imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- imprese addette all’armamento ferroviario;
- imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
- imprese industriali che svolgono attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione;
2) assegno ordinario per Covid-19 (art. 19 della l. 27/2020), che concerne le seguenti categorie di lavoratori:
- per il Fondo di integrazione salariale (FIS):
a) lavoratori dipendenti di aziende con più di 5 dipendenti, anche assunti in apprendistato, ad eccezione di dirigenti e lavoratori a domicilio;
b) datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà per i lavoratori beneficiari dello stesso, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività;
- per i Fondi di solidarietà di settore: lavoratori dipendenti, anche in apprendistato, ad esclusione dei dirigenti, salvo eccezioni;
3) CIGO Covid-19 per le aziende già in CIGS (art. 20 della l. 27/2020), che viene riconosciuto alle aziende che, al 23 febbraio 2020, beneficiano di un trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS);
4) assegno ordinario Covid-19 per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso (art. 21 della l. 27/2020), che viene attribuito ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che, al 23 febbraio 2020, hanno in corso un assegno di solidarietà;
5) CISOA (art. 19 della l. 27/2020), che riguarda le seguenti aziende:
- aziende esercenti attività, anche in forma associata, di natura agricola (un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali) e attività connesse (attività dirette alla trasformazione e all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell'agricoltura);
- Amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato);
- imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione;
- consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento relativamente alle attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
- imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all'esercizio controllato della caccia (guardiacaccia e guardiapesca);
- imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli limitatamente al personale addetto;
- imprese che svolgono attività di acquacoltura, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto (legge 5 febbraio 1992, n. 102).
Tali aziende possono presentare domanda per CISOA per i lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) con contratto a tempo indeterminato e per gli apprendisti, di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 148 del 2015, che svolgono annualmente almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda. La medesima domanda può - mess. Inps n. 1541 del 2020 - essere presentata per i soci di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti, inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, con previsione dell’instaurazione di un rapporto di lavoro con la cooperativa di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite;
6) CIGD Covid-19 (art. 22 della l. 27/2020), che si applica alle seguenti categorie di soggetti:
- i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, ma solo se hanno concluso un accordo con le organizzazioni sindacali per la durata della sospensione del rapporto di lavoro;
- i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.
Successivamente, i seguenti provvedimenti sono stati modificati dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34, il cui iter di conversione in legge non è ancora concluso e dall’art. 1 del d.l. 16 giugno 2020, n. 52.
CIGO ed assegno ordinario: durata e modalità di presentazione delle domande
Il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale ordinario ed assegno ordinario richiedibile dai datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato modificato prima dall’art. 68 del d.l. 34/2020 e, successivamente, dal d.l. 52/2020; di conseguenza, il quadro complessivo dei trattamenti sopra citati cui i datori di lavoro possono accedere è riassumibile come segue:
- le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, possono richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito del periodo di nove settimane;
- solamente le aziende che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), possono richiedere ulteriori quattro settimane di interventi anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
Da ciò si ricava che:
1) la durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive;
2) le ulteriori quattro settimane di trattamento di integrazione salariale, ordinario o in deroga, o di assegno ordinario - concesse con riferimento ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo massimo precedente di trattamento o di assegno, pari a quattordici settimane - sono - art. 1 del d.l. 52/2020, confermato da mess. Inps n. 2489 del 2020 - riconosciute dall'Inps anche per periodi precedenti il 1° settembre 2020, in deroga a quanto previsto dalla normativa finora vigente (artt. da 19 a 22 della l. 27/2020), secondo cui, in generale, le quattro settimane in oggetto possono essere fruite solo per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020.
Per quanto riguarda i termini per la presentazione delle domande, l’art. 1, comma 2, del d.l. 52/2020 reca una nuova disciplina dei termini temporali, ossia stabilisce che il termine di presentazione, a pena di decadenza, è entro la fine del mese successivo a quello in cui abbia avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa; in via transitoria,
a) il termine (sempre a pena di decadenza) è posto al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto),
b) il termine è fissato al 15 luglio 2020 per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.
In tal modo, da un lato, si definisce un quadro uniforme, valido anche per i periodi pregressi, assorbendo i vari termini posti dalle norme finora vigenti e, dall’altro, si supera il criterio, previsto per l'ipotesi di domanda tardiva di trattamento ordinario di integrazione salariale, secondo cui la prestazione poteva aver luogo per periodi anteriori al massimo di una settimana rispetto alla data di presentazione.
Infine, per l'ipotesi in cui (indipendentemente dal periodo di riferimento) i datori di lavoro abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne abbiano impedito l’accettazione, il comma 2 dell’art. 1 del d.l. 52/2020 prevede che la domanda (per le prestazioni in esame) possa essere presentata nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento (anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente) ovvero entro il 17 luglio 2020 qualora il trentesimo giorno ricada in data anteriore a quest'ultima. Anche tali termini sono posti a pena di decadenza.
Assegno ordinario ed ANF
L’assegno per il nucleo familiare, c.d. ANF, è disciplinato dall’art. 2 del d.l. 69/1988, convertito in l. 153/1988, che ha abolito gli assegni familiari, ed è una prestazione che compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare. Il nucleo familiare è composto - comma 6 dell’art. 2 del d.l. 69/1988, convertito in l. 153/1988 - dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Tale nozione legale di nucleo familiare fa riferimento al solo legame familiare, senza alcun richiamo alla residenza o alla convivenza: il familiare fa parte del nucleo, ai fini del diritto agli ANF, per il solo fatto di avere un determinato grado di parentela (coniuge non separato, figlio minore, ecc.) e per la sussistenza di un reddito complessivo del nucleo familiare inferiore al limite stabilito dalla legge, indipendentemente dal fatto che il familiare sia convivente e sia residente sul territorio nazionale. L'irrilevanza sia della convivenza anagrafica, sia della residenza del familiare sul territorio nazionale è confermata dal fatto che, in sede di conversione in legge, le parole ed è concesso per i componenti del nucleo familiare che abbiano la residenza nel territorio nazionale, contenute nel testo originario dell'art. 2, comma 2, del d.l. 69/1988, sono state soppresse (art. 1, comma 1, della l. 153/1988): ciò rende evidente che l'assegno per il nucleo familiare viene concesso anche in relazione ai familiari non residenti sul territorio nazionale, purché titolari di un reddito inferiore ai limiti di legge.
La domanda deve essere proposta direttamente al datore di lavoro, salva l'ipotesi in cui occorra una previa autorizzazione da parte di Inps, come nel caso in cui si chieda l'inclusione nel nucleo familiare di familiari residenti all'estero.
Inoltre, l’ANF consiste in una somma di denaro il cui importo è parametrato al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare dei lavoratori stessi, i cui importi sono individuati in base al reddito e vengono determinati dall’Inps; infatti, sono individuati:
- dalla circ. Inps n. 66 del 2019 per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020,
- dalla circ. Inps n. 60 del 2020 per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.
In relazione all’ANF per il periodo di assegno ordinario per Covid-19, l’art. 19 della l. 27/2020, nel testo novellato dall’art. 68 del d.l. 34/2020, precisa che ai beneficiari dell’assegno ordinario, concesso a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da Covid-19, limitatamente alla causale ivi indicata, sia concesso l’assegno per il nucleo familiare (ANF) in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale. In relazione alla disposizione normativa, il riconoscimento dell’assegno al nucleo familiare (ANF) opererà - mess. Inps n. 2489 del 2020 - con riferimento agli assegni ordinari concessi dai Fondi di solidarietà bilaterali, di cui al d.lgs. n. 148 del 2015, e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da Covid-19, per l’intero periodo di spettanza dell’assegno ordinario, a decorrere dal 23 febbraio 2020.
CISOA: concessione e termini di presentazione della domanda
Il comma 1, lett. e) dell’art. 68 del d.l. 34/2020, che ha introdotto il comma 3- bis nell’art. 19 della l. 27/2020, disciplina la concessione del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020, e comunque entro il 31 dicembre 2020. Tale trattamento è concesso in deroga al limite massimo di fruizione riferito al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda pari secondo la normativa vigente, rispettivamente, a 90 giorni e a 180 giornate lavorative in un anno svolte presso la stessa azienda (ex art. 8 della l. 457/1972). Le integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19 sono concesse dalla sede dell’Inps territorialmente competente, in deroga alla disposizione prevista dall’art. 14 della l. 457/1972, che attribuisce all’Inps la corresponsione del trattamento sostitutivo della retribuzione, su deliberazione di una commissione costituita presso ogni sede dell'Istituto stesso. Sull’argomento, ad avviso di chi scrive, va ricordato che la circ. Inps n. 47 del 2020 - dopo aver chiarito che la sospensione dell’attività lavorativa dovuta all’emergenza epidemiologica in atto rientra a pieno titolo tra le “altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori” in presenza delle quali l’art. 8 della l. 457/1972 riconosce la concessione della CISOA, oltre che per intemperie stagionali - specifica che per motivare le richieste dovute alla situazione emergenziale in corso, è stata istituita un’apposita causale denominata “COVID-19 CISOA”, ancorando però la concessione della prestazione alla disciplina ordinaria di cui alla richiamata l. 457/1972. La relativa domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa, che, per effetto del d.l. n. 52 del 2020, tale scadenza, per la prima applicazione, è fissata al 17 luglio 2020; mentre, per i periodi di sospensione dell’attività lavorativa che hanno - art. 1, comma 2, del d.l. 52/2020 - avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 deve essere presentata entro il 15 luglio 2020.
Infine, l’art. 68 del d.l. 34/2020 dispone la possibilità di presentare domanda di cassa integrazione in deroga, c.d. CIGD, ai sensi dell’art. 22 della l. 27/2020 , per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli.